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Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Il sistema legislativo italiano prevede l’obbligo per ogni veicolo circolante, sia esso autoveicolo, motociclo o natante, di essere munito di una copertura assicurativa affinché, in caso di incidente, il danneggiato possa essere giustamente risarcito dei danni subiti.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito nel 1969 con la legge numero 990, ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di incidente con veicolo non identificato (si pensi al caso in cui dopo il sinistro la controparte riesca a fuggire senza consentire al danneggiato di annotare gli estremi della targa), oppure veicolo non coperto da assicurazione o ancora veicolo assicurato da compagnia assicurativa che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta.

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Rappresentato dalla Consap G.V.S, Ente alle dipendenze della P.C.M, opera su tutto il territorio nazionale mediante la designazione delle compagnie assicurative che, a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, gestiscono la procedura come se il veicolo responsabile del sinistro (sia esso non identificato, non assicurato o assicurato da una compagnia in liquidazione) fosse assicurato presso di loro.

La richiesta di risarcimento deve essere quindi inviata, tanto alla Consap G.V.S., quanto alla Compagnia Assicuratrice designata in relazione al luogo dove è avvenuto il sinistro.

Quest’ultima procederà a risarcire i soli danni alla persona nel caso di veicolo non identificato (con il solo limite del risarcimento danni a cose nel caso di lesioni gravi ma a condizione che il danneggiato sia anche proprietario del mezzo),  mentre negli ulteriori casi residui provvede a risarcire sia i danni a cose che persona (veicoli e/o natanti non assicurati, casi in cui le imprese assicuratrici vengano poste in liquidazione coatta amministrativa, per danni cagionati da veicoli posti contro la volontà del proprietario, oltre che in due ulteriori casi marginali).

La compagnia assicuratrice designata, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, verifica in primis che sussistano i presupposti per il suo intervento e, appurato che la domanda rientri tra la sua competenza, entro 60 giorni formula al danneggiato un’offerta di risarcimento o comunica a questo i motivi per i quali ritiene di non poter formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto).

La compagnia designata, una volta liquidato il danno, procede ad identificare il danneggiante, ove possibile, ed a pretendere da quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato esercitando la c.d. azione di rivalsa.

Unico neo della presente procedura che le liquidazioni sono molto lente e comunque ricomprese entro massimali più bassi rispetto a quelli previsti dalla legge per le compagnie ordinarie.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico