Sanzione pagamento bollo veicoli
Il pagamento del bollo, dei veicoli in genere, è dovuto alla Regione in cui si risiede, per il solo fatto della “titolarità”, a prescindersi dall’uso temporale che ne viene fatto del veicolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 maggio 2019, ha dato atto che, le Regioni, non possano aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale, nel contempo permettendo loro di introdurre delle “esenzioni”, pur se non previste dal legislatore statale.
A tale riguardo, quindi, talune Regioni lo hanno applicato nei riguardi di chi acquista “auto elettriche”, e/o a “gas”, e/o a “idrogeno”.
Una prima tipologia, di “esenzione”, è quella dei “disabili”, di cui alla legge 104 del 1992, nello specifico:
- i disabili non vedenti e/o sordi;
- i disabili pluri-amputati e/o con gravi limitazioni della capacità di deambulare;
- i disabili psichici e/o mentali.
E’ bene chiarire, altresì, come non sia sufficiente la semplice affermazione di essere “invalido” per accedere al beneficio della esenzione del pagamento del bollo auto, occorrendo, infatti, ai fini della prova, di averne diritto, in forza di specifica certificazione rilasciata dalla Commissione Medica ASL
L’esenzione è prevista anche per alcune categorie di vetture, quali:
> auto alimentate a GPL, pur questa variando per le singole Regioni;
> vetture definite storiche ultraventennali, con certificato di rilevanza storica, che hanno diritto ad una riduzione in ragione del 50% del dovuto, nel mentre per quelle prive del certificato di rilevanza storica, ma con attestazione di storicità ASI o FMI, è previsto una riduzione del 10% del dovuto;
> vetture definite storiche, ultratrentennali, che godono della totalità del pagamento del bollo, laddove non circolanti, dovendo diversamente un pagamento forfettario pari a euro 28,40;
Sono poi esenti dal pagamento del bollo:
> veicoli oggetti di “furti”, di cui alla debita denuncia presentata;
> veicoli sottoposti a fermo amministrativo e/o giudiziario;
Proprio in quanto, in detti contesti, non vi è più in essere la “titolarità del mezzo”.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico