Statuto & Regolamento

STATUTO

Costituzione

Art. 1

E’ costituito un Sindacato autonomo, avente carattere nazionale e strutturato in Federazione Sindacale, denominato “Sindacato Cultura Federazione del Lavoro Autonomo”, acronimo “FederLA”, di seguito abbreviato “Federazione Sindacale”

Art. 2

La Federazione Sindacale associa i/le Lavoratori/trici Autonomi, che operano nell’ambito delle Professioni non organizzate in ordini o collegi ex L. 4/2013, i/le Lavoratori/trici che operano nell’ambito del Lavoro Autonomo in generale, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati, Associazioni ed Enti che richiedono l’affiliazione. Tali lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali e/o territoriali della Federazione Sindacale. Queste ne daranno immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di area tematica.

Principi e Scopi

Art. 3

La Federazione Sindacale si ispira:

  1. all’autonomia dell’associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori autonomi;
  2. al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l’autogoverno dell’associazione sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;
  3. all’identità delle categorie nel quadro della solidarietà federale e degli interessi generali del Paese;
  4. alla difesa dei valori costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l’evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico;
  5. alla scelta europeista per l’unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovi riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d’Europa e la contrattazione a livello europeo.

Ai fini di valorizzare la rappresentanza specifica delle varie tipologie contrattuali, la Federazione Sindacale si articolerà in Dipartimenti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa e per la composizione degli organi della Federazione Sindacale ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.

I Dipartimenti, intesi come meccanismo organizzativo interno e rappresentanti negli organi della Federazione Sindacale, al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell’area del lavoro diverso da quello dipendente richiede.

La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno della Federazione Sindacale ma trova accoglimento nelle “politiche di Dipartimento”.

La titolarità delle scelte politico-strategiche-organizzative è degli organismi preposti statutariamente (Segreteria Nazionale e Consiglio Generale Nazionale).

La Federazione Sindacale assume le titolarità contrattuali e di legge nei rapporti con le Associazioni Datoriali di competenza (salvo le diverse specificazioni definite nel Regolamento di Attuazione relative ai sindacati e associazioni professionali affiliate), è titolare dell’esazione delle risorse economiche derivanti dagli/dalle associati/e e della loro retribuzione interna ai vari livelli, assume i compiti di rappresentanza esterna complessivamente intesa, della eventuale titolarità in affiliazioni con altre Organizzazioni di carattere nazionale, europeo e internazionale.

Art. 4

La Federazione Sindacale ha per scopo la rappresentanza, la promozione e la tutela dei lavoratori autonomi, sindacati, associazioni ed enti, del mondo delle Professioni non organizzate in ordini e collegi e del mondo del lavoro autonomo in generale.

Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati, si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alla normativa vigente in materia.

La Federazione Sindacale si propone di:

  1. rappresentare in tutte le sedi di competenza gli associati, sul piano economico, sociale, sindacale, professionale, culturale, ricreativo e formativo;
  2. di coadiuvare e assistere i sindacati o associazioni di categoria presenti nella Federazione Sindacale nella stipulazione di accordi collettivi per la regolamentazione dei rapporti economici e di utilizzare gli strumenti della contrattazione (sia individuale che collettiva), della mutualità, della bilateralità, della partecipazione, della concertazione e del confronto istituzionale;
  3. rappresentare nelle sedi opportune le istanze di carattere sindacale, professionale, previdenziale, fiscale;
  4. favorire il miglioramento delle condizioni degli associati, favorire la creazione di nuova occupazione assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi legislative e dei soggetti privati interessati;
  5. designare i propri rappresentanti in organismi nei quali è prevista per Legge o per Regolamento, la presenza della Federazione Sindacale;
  6. assicurare agli associati la tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti dagli enti, dalle Associazioni ed al sistema integrato dei servizi per gli iscritti;
  7. promuovere e coordinare lo studio e le proposte di soluzioni dei problemi economici, sociali e sindacali dei Dipartimenti rappresentati;
  8. stabilire e sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni degli altri Paesi;
  9. promuovere e favorire lo sviluppo del proselitismo tra gli iscritti associati alla Federazione Sindacale, il rafforzamento delle strutture dei Dipartimenti, l’aggregazione di Dipartimento nell’ambito della propria competenza organizzativa; la formazione sindacale della dirigenza del Sindacato; svolgere opera di conciliazione in caso di contrasti tra i Dipartimenti rappresentati;
  10. di rappresentare gli iscritti presso le strutture Federali e a tutti i livelli.

Diritti e Doveri degli Associati

Art. 5

Comma 1 – Iscrizione individuale

L’iscrizione alla Federazione Sindacale deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun iscritto che di esso condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla Federazione Sindacale hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, nei territori nonché i/le propri/e delegati/e alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre diritto a ricevere all’atto della sottoscrizione della delega, la tessera di iscrizione alla Federazione Sindacale ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto alla critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto/a ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione alla Federazione Sindacale con le modalità e nell’ammontare definiti dagli Organi Statutari.

L’adesione alla Federazione Sindacale avviene:

  • direttamente con l’iscrizione da parte dei lavoratori richiedenti;
  • collettivamente unicamente attraverso i Sindacati, Associazioni ed Enti aderenti alla Federazione Sindacale con le specifiche e le modalità di cui al precedente articolo 2.

L’iscrizione personale, diretta e collettiva dà diritto alla tessera della Federazione Sindacale. Il costo e le modalità del tesseramento sono stabiliti annualmente dalla Segreteria Nazionale e formeranno oggetto di uno specifico regolamento.

Comma 2 – Iscrizione Collettiva

L’iscrizione alla Federazione Sindacale deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun Sindacato, Associazione ed Ente che di essa condivida principi e finalità.

I Sindacati, le Associazioni ed Enti che intendono aderire alla Federazione Sindacale devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai seguenti documenti:

a) due esemplari dello Statuto;

b) l’elenco ufficiale dei componenti degli organi direttivi;

c) informazioni sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti;

d) dichiarazione di impegno ad uniformare lo Statuto del soggetto richiedente al Presente Statuto della Federazione Sindacale;

L’adesione è decisa dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione Sindacale di concerto con la Segreteria Nazionale.

La qualità di Sindacato, Associazione ed Ente aderente alla Federazione Sindacale, cessa allorquando il soggetto aderente stesso si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie e del mancato ed ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi.

Le somme versate alla Federazione Sindacale dagli organismi radiati o disaffiliati o sospesi, rimangono acquisite dalla Federazione Sindacale stessa. Lo stesso dicasi per ogni altro bene mobile o immobile.

Compiti

Art. 6

La Federazione Sindacale nell’ambito della contrattazione provvede a:

  1. formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale;
  2. stipulare contratti e accordi nazionali per i diversi Dipartimenti della Federazione Sindacale.
  3. programmare e gestire le attività di formazione degli iscritti;
  4. promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli.

Per il conseguimento di detti fini la Federazione Sindacale esercita le seguenti competenze:

  • eleggere nei Congressi delle Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionale i/le     delegati/e ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
  • partecipare, di norma con il Segretario Generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l’omogeneità delle decisioni;
  • stabilire, nel Consiglio Generale, il riparto della contribuzione di competenza delle strutture della Federazione Sindacale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
  • attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Organi

Art. 7

La Federazione Sindacale per il livello nazionale, sarà articolato con propri organi diseguito elencati:

  • Congresso Nazionale;
  • Consiglio Generale Nazionale;
  • Segreteria Nazionale;
  • Presidente Onorario.

La composizione numerica degli organi verrà disciplinata dal Regolamento e comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli Dipartimenti ai vari livelli.

Il Congresso

Art. 8

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in salvo le convocazioni straordinarie. Esso si svolge sulla base delle norme fissate nel Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Generale della Federazione Sindacale.

Ad esso partecipano i rappresentanti eletti dalle istanze regionali della Federazione Sindacale, laddove costituite ed i rappresentanti dei Sindacati, Associazioni ed Enti aderenti, eletti dai rispettivi Congressi e secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Attuazione del Presente Statuto.

Il Congresso Nazionale elegge la componente elettiva del Consiglio Generale della Federazione Sindacale, nel quale devono essere rappresentati tutti i Sindacati, Associazioni ed Enti aderenti e tutte le strutture Regionali della Federazione Sindacale, tenuto conto del rispettivo grado di rappresentatività di essi e secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Congresso in via straordinaria è convocato quando:

  • ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Generale;
  • ne faccia motivata richiesta 2/3 degli/delle iscritti/e a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme.

In questo caso, il Consiglio Generale provvede alla convocazione del Congresso straordinario entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste.

IL Consiglio Generale Nazionale

Art. 9

La composizione del Consiglio Generale Nazionale viene così disciplinata:

– componenti eletti/e al Congresso Nazionale;

– Componenti di diritto: segretari/ie generali delle Federazioni Regionali, segretari generali di Sindacati, presidenti/esse di Associazioni ed Enti secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Elegge inoltre, il/la Segretario/a Generale, la Segreteria, il Presidente Onorario.

Il Consiglio Generale designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i rappresentanti dell’Organizzazione in Enti e organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla Segreteria Nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici e dei rimborsi.

Il Consiglio Generale delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture regionali e territoriali.

E’ competente a concedere ai dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Il Consiglio Generale è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra gli associati e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione. Il Consiglio Generale della Federazione Sindacale è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Consiglio Generale provvede ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gli associati alla Federazione Sindacale.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  1. Il richiamo scritto;
  2. La destituzione dalle eventuali cariche;
  3. La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
  4. L’espulsione.

Quando le Segreterie dei Sindacati, Associazioni ed Enti aderenti alla Federazione Sindacale, ai vari livelli, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Consiglio Generale. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Consiglio Generale.

L’applicazione delle sanzioni è disciplinata dal Regolamento di Attuazione.

Il Consiglio Generale Nazionale inoltre:

  • Delibera la modifica d’urgenza dello Statuto qualora ciò venga reso necessario da situazioni a carattere d’urgenza sia per adeguamento a normative nazionali e/o internazionali e sia per adeguamento a regolamenti o fatti organizzativi della Federazione Sindacale; secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
  • Elegge facoltativamente oppure obbligatoriamente nei casi previsti dalla normativa vigente il Collegio dei Sindaci.

IL Segretario Generale e la Segreteria Nazionale

Art. 10

La Segreteria Nazionale è composta nel numero previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la Relazione Generale della Federazione Sindacale e il bilancio.

Il/La Segretario/a Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale del Sindacato. Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari incarichi di lavoro, inerenti anche ai Dipartimenti, nell’ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale inoltre prende le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.

IL Collegio dei Sindaci

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci viene eletto quando obbligatoriamente previsto dalle leggi vigenti in materia oppure quando facoltativamente richiesto.

L’attività collegiale dei Sindaci Revisori, quando richiesta oppure nel caso in cui è obbligatoria per legge, provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e Regolamento di Attuazione del presente Statuto

Essi partecipano alle sedute, ove richiesto oppure quando obbligatorio per legge, del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo al Consiglio Generale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da due componenti effettivi eletti dal Consiglio Generale, iscritti all’albo nazionale dei Revisori Contabili.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della Federazione Sindacale.

Il Presidente Onorario

Art. 12

Al Presidente Onorario, facoltativamente eletto, spetta la funzione di rappresentanza, non legale, della Federazione Sindacale sia in Italia che all’estero, verso Enti ed Istituzioni pubblici e privati, di concerto con il Segretario Generale; inoltre presiede e coordina il Consiglio Generale, non ha facoltà di voto.

Strutture Periferiche

Art. 13

La Federazione Sindacale, oltre che sul piano Nazionale, si struttura a livello Regionale e Territoriale. L’istanza congressuale, pertanto, si articola in livello Nazionale, Regionale e Territoriale.

La composizione di tali organi è demandata al Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Congresso Regionale

Art. 14

Il Congresso Regionale è composto dai/dalle delegati/e eletti nei Congressi Territoriali, come disciplinato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto

Il Congresso Regionale elegge i/le componenti elettive del Consiglio Generale regionale, i/le Delegati/e al Congresso della USR e i/le delegati/e al Congresso Nazionale nella misura prevista.

IL Consiglio Generale Regionale

Art. 15

Il Consiglio Generale Regionale è composto dai/dalle componenti eletti al Congresso e dai/dalle componenti di diritto.

La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il Segretario Generale, i/le componenti della Segreteria su indicazione del Segretario Generale Regionale.

Il Consiglio Generale Regionale è l’organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Il numero e la modalità di composizione sono stabiliti dal Regolamento.

La Segreteria Regionale

Art. 16

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione Sindacale Regionale nei confronti delle controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, interviene a dirimere eventuali conflitti insorgenti fra le strutture territoriali; predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.

Esercita azione di vigilanza sulle strutture territoriali in materia di osservanza statutaria. Il numero dei/delle componenti della Segreteria regionale è stabilito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

La Struttura Territoriale

Art. 17

Nell’ambito di ciascuna regione sono costituite le Federazioni Sindacali Territoriali.

Sono organi della Federazione Sindacale Territoriale:

a) Il Congresso;

b) Il Consiglio Generale Territoriale;

c) la Segreteria Territoriale.

Congresso Territoriale

Art. 18

Il Congresso Territoriale della Federazione Sindacale Territoriale è composto dai/dalle componenti del Consiglio Generale Territoriale uscenti che parteciperanno, ove non delegati/e, con diritto di parola e senza diritto di voto, e dai delegati/e eletti a livello di comparto.

Il Congresso Territoriale elegge i delegati/e al Congresso della UST, i/le componenti elettivi del Consiglio Generale e i delegati/e al Congresso Regionale della Federazione Sindacale Regionale nella misura prevista.

Il Consiglio Generale Territoriale

Art. 19

A livello Territoriale è costituito il Consiglio Generale, composto dai/dalle componenti eletti al Congresso e dai/dalle componenti di diritto, ove previsti dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Viene convocato dalla Segreteria almeno una volta l’anno.

Il Consiglio Generale ha la funzione di organo consultivo della Segreteria territoriale. In occasione del Congresso, il Consiglio Generale è il livello territoriale congressuale.

La Segreteria Territoriale

Art. 20

Il numero dei/delle Componenti della Segreteria è stabilito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il/la Segretario/a generale e i componenti della Segreteria.

La Segreteria Territoriale coordina e sostiene i/le delegati/e territoriali, i/le delegati/e eletti sul luogo di lavoro e i/le delegati/e dei Sindacati, Associazioni ed Enti di rappresentanza.

Incompatibilità

Art. 21

Per affermare l’assoluta autonomia della Federazione Sindacale nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Federazione Sindacale, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di dirigenti responsabili di Enti della Federazione Sindacale (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

  1. incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale e simili, comunque denominati;
  2. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale;
  3. Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

In ogni caso, il Consiglio Generale Nazionale ed i Consigli Generali delle Federazioni Sindacali Regionali, sentita la Segreteria Nazionale della Federazione Sindacale, sono competenti a concedere a dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

 Eleggibilità

Art. 22

Gli associati, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione Sindacale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Federazione Sindacale di almeno 2 anni.

Cooptazioni

Art. 23

I Consigli Generali e gli organismi similari comunque denominati dalla Federazione Sindacale hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei/delle componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati regionali e territoriali, la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei/delle componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Gestioni Straordinarie

Art. 24

Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive, da parte degli organi periferici, il Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Consiglio Generale Nazionale nei confronti dei Sindacati Territoriali e Regionali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Art. 25

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 24 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 26

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 possono essere decisi dalla Federazione Sindacale con l’osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell’art. 9 del presente Statuto.

Art. 27

Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Federazione Sindacale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all’organismo o anche alla categoria. La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d’intesa con la Segreteria Nazionale.

Finanza e Patrimonio

Art. 28

Il patrimonio della Federazione Sindacale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, in Italia o all’estero.

Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la Federazione Sindacale i singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Finanza e il Patrimonio della Federazione Sindacale sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dagli associati che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi della Federazione Sindacale.

I contributi degli iscritti sono versati su conti intestati alla Federazione Sindacale.

Articolo 29

I Sindacati Regionali e Territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non

potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Federazione Sindacale Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 30

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Sindacale a favore delle Federazioni Sindacali Regionali e Territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione Sindacale Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

Regolamento di Attuazione dello Statuto

Art. 31

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Nazionale.

A tale scopo, sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Modifica dello Statuto

Art. 32

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei/delle delegati/e;

b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dell’intero organismo;

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Delle procedure di approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria Federale.

Disposizioni finali

Scioglimento della Federazione

Art. 33

Lo scioglimento della Federazione Sindacale può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del patrimonio.

In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione Sindacale in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le normative vigenti in materia

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Capitolo I

Iscrizione e Tesseramento

Art. 1

La Federazione Sindacale associa i/le Lavoratori/trici Autonomi, che operano nell’ambito delle Professioni non organizzate in ordini o collegi ex L. 4/2013, i/le Lavoratori/trici che operano nell’ambito del Lavoro Autonomo in generale, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati, Associazioni ed Enti che richiedono l’affiliazione. Tali lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali e/o territoriali della Federazione Sindacale. Queste ne daranno immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di area tematica.

Il corrispettivo dell’iscrizione, al netto della quota spettante al territoriale e/o al regionale, dovranno essere rimessi alla struttura nazionale di rappresentanza che potrà, in caso di mancato ricevimento, effettuare compensazioni economiche sul trasferimento delle risorse.

Art. 2

La domanda di iscrizione alla Federazione Sindacale deve essere sottoscritta dall’interessato/a e indirizzato alla Segreteria Territoriale competente o alla Segreteria Nazionale.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’aspirante associato/a che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale e la Segreteria Nazionale possono respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all’interessato.

Contro la delibera di non accettazione dell’atto di delega da parte della struttura territoriale, l’aspirante associato, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Per quanto riguarda la non accettazione alla iscrizione per il tramite della struttura nazionale rimane competente la Segreteria Nazionale, con le medesime prerogative e modalità del comma precedente.

Art. 3

L’iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento della quota associativa annuale. Le quote associative si versano con le modalità indicate nella comunicazione di accettazione dell’iscrizione, inviata dalla Segreteria Nazionale o Territoriale.

L’iscrizione può avvenire attraverso le strutture territoriali o quella nazionale della Federazione Sindacale o attraverso i Sindacati, Associazioni ed Enti affiliati.

Art. 4

La tessera d’iscrizione alla Federazione Sindacale verrà rilasciata, al momento dell’iscrizione, dalla struttura territoriale competente o dal Sindacato, Associazione o Ente affiliati.

Il costo annuale della tessera per le strutture è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

Il costo per l’associato/a viene stabilito dal Sindacato, Associazione o Ente d’intesa con la Federazione Sindacale.

Eventuali situazioni particolari, relative alla ripartizione contributiva, potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale direttamente con le strutture interessate.

Art. 5

Per quanto riguarda le nuove adesioni ai sindacati e/o associazioni professionali, vale quanto fissato all’art. 5 comma 2 dello Statuto.

Art. 6

Sono incompatibili le cariche di Segretario Generale Regionale con quella di Segretario Generale Territoriale.

Capitolo II

Le incompatibilità e le designazioni funzionali

Art. 7

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da presentare entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest’ultima. Per la disciplina delle incompatibilità tra cariche sindacali, valgono le norme generali dello Statuto federale e del suo Regolamento di Attuazione.

Il candidato/a alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell’art. 21 dello Statuto dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all’atto dell’accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le segreterie competenti a tutti i livelli al momento della scadenza del 15^ giorno della pubblicità della candidatura, devono dichiarare la decadenza e procedere in conformità del presente Regolamento. Il/le dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.

Art. 8

Il Collegio dei Sindaci viene eletto e svolge le sue funzioni, esclusivamente se deliberato dal Consiglio Generale Nazionale in assenza di obblighi di legge, oppure, quando sia reso obbligatorio dagli obblighi di legge. In entrambe le ipotesi procede trimestralmente alla certificazione dei bilanci preventivi e consultivi, alla revisione contabile trimestrale del bilancio preventivo della Federazione Sindacale e di tutte le Segreterie Regionali e Territoriali.

L’attività di revisione contabile e certificazione dei bilanci avverrà presso la Segreteria Nazionale.

Art. 9

Il Consiglio Generale Nazionale designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i/le rappresentanti della Federazione Sindacale negli Enti Bilaterali e negli altri Enti o organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l’esigenza di assicurare:

a) la massima funzionalità degli organi sindacali;

b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;

c) la piena autonomia dell’associazione;

d) l’applicazione del codice etico confederale.

Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano trimestralmente alle Segreterie competenti in ordine alla natura di tutte le iniziative ed attività sindacali intraprese e da intraprendere sui territori. La mancata presenza entro sette giorni dall’invito formale della Segreteria Nazionale, protratta per due assenze consecutive, è motivo di decadenza immediata dall’incarico.

Se l’assenza è dovuta a motivi di salute o personali, comprovanti l’impossibilità temporanea all’espletamento corretto del proprio mandato, il dirigente sindacale viene sospeso ma non decade dal proprio incarico, salvo che l’impossibilità si protragga oltre il 180° giorno.

Nel caso di emolumenti scaturenti da tali incarichi, valgono le norme dello Statuto della Federazione Sindacale; eventuali situazioni particolari saranno valutate tra la Segreteria competente della designazione e il soggetto interessato.

Presenza obbligatoria prevista sia per l’attività di formazione che per le convocazioni delle Segreterie competenti, ai dirigenti sindacali nazionali e territoriali a qualsiasi livello.

Sarà causa di decadimento immediato dall’incarico l’assenza per ingiustificato motivo. Se l’assenza è dovuta a motivi di salute o personali, comprovanti l’impossibilità temporanea alla partecipazione alle attività formative e/o alle convocazioni delle competenti Segreterie, il dirigente sindacale viene sospeso e decade per impossibilità protratta oltre il 180° giorno.

I 180 giorni di impossibilità possono essere continuativi o cumulativi entro la durata   dell’anno solare in cui si manifesta l’impossibilità stessa.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato al Consiglio Generale o alla Segreteria.

Le comunicazioni sia interne che esterne della Federazione Sindacale, di tutte le strutture territoriali e di tutti i dirigenti a qualsiasi livello, devono avvenire esclusivamente attraverso le mails ufficiali.

Capitolo III

Azione Sindacale e Sciopero

Art. 10

Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento, nonché atti, accordi e protocolli promossi sul piano locale, regionale o nazionale, nell’interesse degli associati rappresentati in seno alla Federazione Sindacale.

Qualunque azione intrapresa dai territori che investa un problema riguardante più territori deve essere coordinata e diretta dal rispettivo Organismo Regionale, di concerto con la Segreteria Nazionale; mentre se l’azione riguarda più regioni, l’Organismo di coordinamento è la Segreteria Nazionale.

Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di proposte di legge o presso altre Istituzioni centrali, ad esempio per audizioni, che risultino di competenza dei Sindacati e/o Associazioni e/o Enti, sono prese di concerto con la Federazione Sindacale. La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell’azione sindacale deliberata, spetta agli Organismi Nazionali della Federazione Sindacale.

La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.

Art. 11

La stipula di accordi, protocolli e contratti da parte di strutture, Sindacati e/o Associazioni e/o Enti, è di competenza di questi soggetti, in accordo con la Federazione Sindacale sulla base del dettato dell’art.4 dello Statuto.

Art. 12

La proclamazione di iniziative di mobilitazione, ad esempio di sciopero, a carattere locale, limitato alla Regione o al Territorio, deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale della Federazione Sindacale.

Capitolo IV

Funzionamento degli organismi dirigenti

Art. 13

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all’inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (Segreteria, Consiglio Generale, ecc.) o per la designazione dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore/trice può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati da eleggere.

Tutti gli iscritti/e sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il/La Segretario/a Generale ha la facoltà di formulare le proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Altre proposte possono essere avanzate da chiunque eserciti l’elettorato attivo, purché in un numero di almeno 5 proponenti.

Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca e a scrutinio segreto.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i/le candidati/e che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il/la più anziano/a di iscrizione alla Federazione Sindacale; a parità di iscrizione alla Federazione Sindacale, il/la più anziano/a di età anagrafica.

Art. 14

La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.

Per illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti/e per le particolari materie di discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno la facoltà di promuovere e di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

L’ assenza per ingiustificato motivo negli organismi in cui l’associato è stato eletto, ne determinano la decadenza immediata. La decadenza non si applica nel caso di giustificato motivo, fatto pervenire alla Presidenza; le assenze giustificate non possono essere superiori a due nel corso dell’anno solare in cui si manifestano e viene applicato quanto previsto nello Statuto e Regolamento di Attuazione dello Statuto relativamente alla impossibilità.

Art. 15

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria, non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del/della Segretario/a Generale a tutti i livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

Art. 16 – Composizione Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale sarà composta da n. 5 componenti.

Capitolo V

Organismi di giurisdizione interna e garanzia statutaria

Art. 17

La facoltà di ricorrere per atti contrari allo Statuto della Federazione Sindacale spetta a tutti gli/le iscritti/e e alle strutture della Federazione Sindacale.

I ricorsi al Consiglio Generale della Federazione Sindacale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Federazione Sindacale devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.

Art. 18

Ai fini della determinazione delle competenze del Consiglio Generale si deve fare riferimento all’oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

Art. 19

Ai fini del calcolo dei termini perentori sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale; oppure i ricorsi recapitati attraverso posta elettroni certificata (pec) alla legal mail della Federazione Sindacale entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia.

Art. 20

Le controversie di natura elettorale, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Consiglio Generale della Federazione Sindacale.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’esame della Commissione verifica poteri dell’istanza congressuale di grado superiore.

Art. 21

Il Commissario di cui all’art. 24 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Consiglio Generale, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

Capitolo VI

Gli Organismi

Il Congresso Nazionale

Art. 22

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso Nazionale della Federazione Sindacale. Approva lo Schema di Regolamento sulla base del quale si svolge il Congresso Nazionale.

In caso di nomina, invece, dei Delegati Nazionali della Federazione Sindacale, eventualmente spettanti a quest’ultimo, designati al Congresso/Assemblea di Enti e/o Associazioni ai quali è aderente la Federazione Sindacale, il Consiglio Generale Nazionale approva lo Schema di Regolamento sulla base del quale si svolge l’Assemblea Nazionale Congressuale appositamente prevista per lo scopo.

In entrambe le ipotesi, ove possibile, il Regolamento fissa la percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere, con l’obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

Il Consiglio Generale

Art. 23

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La convocazione ordinaria e la conseguente fissazione dell’ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

Almeno 8 giorni prima della data fissata, sarà inviata la eventuale documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.

L’organo competente a convocare il Consiglio Generale è la Segreteria Nazionale; la convocazione straordinaria può essere fatta su richiesta di 1/3 del Consiglio generale o dalla Segreteria Nazionale con deliberazione a maggioranza semplice.

La convocazione d’urgenza è fatta dalla Segreteria Nazionale.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge il Presidente e l’ufficio di Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso in rappresentanza dei Dipartimenti, regioni e territori, e da quelli di diritto, nel numero massimo di 11 componenti.

Il Consiglio Generale, inoltre, ha la facoltà di cooptare componenti nel limite massimo del 45% dei componenti.

I componenti di diritto sono i seguenti: i Segretari Generali Regionali, i Segretari Generali e Presidenti dei Sindacati e/o Associazioni e/o Enti, con più di 500 iscritti per struttura citata.

In caso di vacanza tra i componenti elettivi del Consiglio Generale subentra il primo dei non eletti/e nella lista congressuale.

Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i componenti di diritto, il nuovo rappresentante sarà indicato dalle strutture interessate.

Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso; approva il regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali successive modifiche.

Il Consiglio Generale ha inoltre il compito di convocare ogni quattro anni il Congresso in sessione ordinaria, nonché in sessione straordinaria.

Contestualmente alla convocazione del Congresso, approva il Regolamento per la elezione dei delegati e lo schema di Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale fissando anche una percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere.

L’ordine del giorno del Congresso deve essere reso noto almeno un mese prima del suo svolgimento.

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche subito dopo la chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell’ufficio di Presidenza del Congresso.

Il/la componente più anziano/a di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale fino all’elezione della Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle da prendere a maggioranza qualificata.

I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.

Il Consiglio Generale elegge il/la Segretario/a Generale, l’eventuale Segretario/a generale aggiunto, la Segreteria Nazionale su indicazione del Segretario Generale, il Presidente Onorario.

Il Consiglio Generale è competente a deliberare il numero dei membri della Segreteria Nazionale.

Mozione di sfiducia

Art. 24

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale a tutti i livelli deve essere presentata da almeno 2/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva dal Consiglio Generale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.

La Segreteria Nazionale

Art.25

La Segreteria Nazionale è l’organo competente a fissare la quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione. Le competenze della Segreteria Nazionale sono definite dallo Statuto.

Prevista la produzione di un’unica piattaforma telematica, coordinata dalla Segreteria Nazionale, all’interno della quale le Segreterie Territoriali potranno apportare il proprio contributo, svolgendo attività sindacale anche attraverso il web, con la realizzazione di siti telematici che riguardino la circoscrizione territoriale di competenza.

Il Livello Regionale

Il Congresso Regionale

Art. 26

Il Congresso Regionale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall’art. 14 dello Statuto Nazionale.

Il Consiglio Generale Regionale

Art.27

Il Consiglio Generale Regionale è composto da un numero massimo di 11 componenti eletti dal Congresso Regionale e da componenti di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Si riunisce almeno 1 volta all’anno. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Regionale elegge al suo interno il/la Segretario/a Generale, la Segreteria Regionale.

La Segreteria Regionale

Art. 28

La Segreteria Regionale opera secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto della Federazione Sindacale. Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è stabilito nel numero massimo di tre.

Il livello territoriale

Il Congresso Territoriale

Art. 29

Il Congresso Territoriale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall’art. 18 dello Statuto.

Il Consiglio Generale Territoriale

Art. 30

Il Consiglio Generale Territoriale è composto da un numero di componenti fissato dal Congresso. Viene convocato dalla Segreteria almeno una volta l’anno, ed elegge al suo interno il/la Segretario/a Generale e i componenti della Segreteria.

La Segreteria Territoriale

Art. 31

La Segreteria Territoriale opera secondo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto. Il numero dei componenti della Segreteria Territoriale è stabilito nel numero massimo di due.

Capitolo VII

Patrimonio, Bilanci, Ispezioni

Il Patrimonio

Art. 32

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione Sindacale e dagli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione Sindacale disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo alla stipulazione di contratti e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente al Sindacato o alle singole strutture.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle strutture consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 33

Le strutture ai vari livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 196/2003).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

I Bilanci

Art. 34

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità alle norme, alla tempistica ed alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione Sindacale. Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, se nominati o se previsto dagli obblighi di legge, approvati dai competenti organismi delle strutture e inviati, entro il primo bimestre di ogni anno, alla Segreteria Nazionale.

Ispezioni

Art. 35

Il Federazione Sindacale Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei confronti dei Strutture regionali e territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell’interesse dell’Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dalla Segreteria Nazionale medesima.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto.

Norme Finali

Capitolo VIII

Rinvii

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.