Statuto & Regolamenti A.I.C.G.

STATUTO

Associazione Italiana Cultura Giuridica

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione Culturale denominata “Associazione Italiana Cultura Giuridica”, il cui acronimo abbreviato è “A.I.C.G.”.

Art. 2 – Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha struttura e contenuti democratici.

L’ Associazione Italiana Cultura Giuridica è strutturata a livello nazionale, a carattere di natura privatistica, apartitica, apolitica e aconfessionale, fondata su base volontaria.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’Associazione ha la finalità di promuovere attività di studio, istituzionali, sociali e di approfondimento della Cultura Giuridica italiana, al fine di una maggiore condivisione e diffusione di “una Cittadinanza Attiva” tra cittadini, professionisti di tipo ordinistico e non, Enti/Associazioni pubblici e/o privati, e/o Enti/Sindacati di categoria, accrescendo il dialogo sociale tra le parti.

A tale fine l’Associazione potrà:

  • promuovere tavoli di lavoro istituzionali tra le parti interessate;
  • organizzare convegni, congressi, corsi di studio, seminari, eventi culturali;
  • realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche;
  • favorire la ricerca scientifica, anche mediante contributi economici ed istituzione di borse di studio;
  • compiere qualsiasi attività affine, propedeutiche o complementare alle precedenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Organizzativamente l’Associazione si articolerà in Collegi Giuridici a carattere nazionale ed in Sezioni Lavoro specifiche, disciplinati nel Regolamento di Attuazione dello Statuto, al fine di favorire il proselitismo associativo, di elevare le competenze professionali di ciascun Associato e di caratterizzare l’operato dell’Associazione in modo determinante nella comunità scientifica.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è prevista sino alla data del 31.12.2050, potrà essere sciolta o prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo di iscrizione.

La domanda di iscrizione è subordinata alla delibera, di accettazione oppure non accettazione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

L’avvenuta accettazione o non accettazione della richiesta d’iscrizione avviene mediante comunicazione data all’interessato, entro trenta giorni dalla data della delibera, con uno o più dei seguenti modi: raccomandata a/r, email, legal mail.

L’iscrizione risulterà perfezionata solo con il pagamento della quota associativa, da farsi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione quale “associato”.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea Generale degli Associati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con uno più dei seguenti modi: raccomandata a/r, email, legal mail.

Le domande di iscrizione all’Associazione possono essere sia individuali e sia collettive.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata a/r oppure email o legal mail, 3 mesi prima del termine di scadenza annuale della propria iscrizione.

L’importo della quota associativa è stabilito annualmente nel Regolamento dell’Associazione e comunicato agli “associati” a mezzo di email e/o legal mail.

Art. 6 – Decadenza dei soci

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale di iscrizione;
  • radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere ratificato dall’Assemblea Generale degli Associati in convocazione ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’Associato radiato non può essere più riammesso all’Associazione.

Art. 7 – Organi

Gli Organi Sociali sono:

  • Assemblea Generale degli Associati;
    • Presidente;
    • Consiglio Direttivo Nazionale;
    • Revisore Contabile.

Art. 8 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte all’Assemblea Generale degli Associati, convocata in modalità Ordinaria o Straordinaria, i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

In caso di iscrizione collettiva all’Associazione il diritto di partecipazione, all’Assemblea Generale degli Associati, convocata in modalità Ordinaria o Straordinaria, è esteso al solo rappresentante legale del soggetto giuridico regolarmente iscritto alla Associazione.

Art. 9 – Assemblea Generale degli Associati – Disposizioni Generali.

L’Assemblea Generale degli Associati è l’organo sociale sovrano dell’Associazione Italiana Cultura Giuridica; essa è costituita da ogni Associato, la cui iscrizione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e la

cui quota sociale annuale d’iscrizione è stata regolarmente versata.

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata sia in via Ordinaria che Straordinaria, si svolge sulla base del Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale; soltanto gli aventi diritto di voto partecipano alle votazioni richieste.

Ogni Associato votante, presente di persona all’Assemblea Generale degli Associati, convocata in modalità sia Ordinaria che Straordinaria, può rappresentare con delega scritta e autenticata dal Consiglio Direttivo Nazionale, soltanto un altro Associato avente diritto di voto.

E’ ammesso il voto informatico a distanza in videoconferenza; così anche per le riunioni degli altri organi sociali.

Le eventuali impugnazioni delle delibere approvate dall’Assemblea Generale degli Associati, convocata ordinariamente o straordinariamente, devono essere proposte per iscritto, entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito, indirizzate all’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale validamente eletto e costituito.

Qualsiasi tipologia di convocazione, dell’Assemblea Generale degli Associati, avviene almeno quindici giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere: giorno e ora, luogo esatto di svolgimento dell’Assemblea e ordine del giorno.

La prima ed eventuale seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, dell’Assemblea Generale degli Associati, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, viene effettuata mediante una o più delle seguenti modalità: avviso esposto nella sede sociale o portale web dell’Associazione, avviso inviato agli Associati via posta raccomandata A/R, via email, pec o altra via web.

La seconda convocazione di Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere fissata anche nel relativo avviso di prima convocazione.

La seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, può tenersi anche nello stesso giorno fissato per la rispettiva prima convocazione, rispettando un intervallo di almeno tre ore. 

Le delibere dell’Assemblea Generale degli Associati, in modalità Ordinaria o Straordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione, sono adottate a maggioranza relativa dei voti degli Associati presenti, rappresentati ed aventi diritto di voto.

Art. 10. Assemblea Generale degli Associati – Convocazione Ordinaria e compiti.

L’Assemblea Generale degli Associati è convocata ordinariamente:

  • almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio Preventivo, Consuntivo e della Relazione di Gestione dell’Associazione. La convocazione viene deliberata da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • ogni quattro anni dalla data di costituzione dell’Associazione, per eleggere la componente elettiva degli Organi Sociali dell’Associazione. La convocazione viene deliberata da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

In prima convocazione ordinaria l’Assemblea Generale degli Associati è valida quando sono presenti e rappresentati i 2/3 degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione ordinaria l’Assemblea Generale degli Associati è valida qualunque sia il numero degli Associati partecipanti e aventi diritto di voto.

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione:

  • nomina il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da minimo quattro Consiglieri e sino al massimo di undici Consiglieri;
  • nomina, facoltativamente se ritenuto necessario o per obbligo di legge, il Sindaco Revisore;
  • approva annualmente il Bilancio Preventivo, Consuntivo e la Relazione di Gestione dell’Associazione;
  • approva il Codice di Condotta Etico e relative sanzioni;
  • delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria, o di altri organi sociali.

L’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, può essere convocata d’urgenza dal Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale dell’Associazione, oppure dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11. Assemblea Generale degli Associati – Convocazione Straordinaria e compiti.

L’Assemblea Generale degli iscritti è convocata straordinariamente:

  • quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 degli iscritti. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale, previo riscontro dell’autenticità delle firme, provvede alla convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale degli Associati, entro sessanta giorni dalla data della formalizzazione della richiesta.

L’Assemblea Generale degli Associati convocata straordinariamente è valida:

  • in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto;
  • in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in ogni caso in cui le decisioni da sottoporre all’ordine del giorno della Assemblea Generale degli Associati, in seconda convocazione straordinaria, siano particolarmente importanti e urgenti, può disciplinare nel Regolamento Congressuale l’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum previsto, adottando il voto per corrispondenza.   

Nella votazione per corrispondenza il quorum deliberativo, dell’Assemblea Generale degli Associati in seconda convocazione straordinaria, è pari alla maggioranza relativa dei voti di coloro che sono presenti, rappresentati e aventi diritto di voto.

L’Assemblea Generale degli Associati, in via straordinaria, può essere convocata d’urgenza dal Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale dell’Associazione, per ratificare le eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per adeguamento a impellenti disposizioni normative. Ciò avviene quando l’importanza delle modifiche statutarie e l’urgenza temporale, per il rispetto dell’obbligo normativo, non permettono il ricorso ad alcuna altra procedura prevista dallo Statuto e Regolamento. L’Assemblea si svolge secondo il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria, delibera:

  • sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • sulle proposte di modifica del Codice di Condotta Professionale;   
  • sullo scioglimento o proroga della durata dell’Associazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, che nel proprio ambito nomina il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

Art. 13 – Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione e nomina dei primi non eletti alla carica.

Al Consiglio Direttivo Nazionale è data, inoltre, facoltà di cooptare. nella misura massima del 45%, la nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione dei mancanti.

Nel caso di mancanza della maggioranza dei Consiglieri eletti, per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà considerarsi sciolto ed il Presidente dell’Associazione dovrà convocare l’Assemblea Generale degli Associati.

L’Assemblea Generale degli Associati eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 – Convocazione Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su richiesta del Presidente oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei componenti.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario e la Relazione di Gestione annuale da sottoporre al Revisore Contabile (facoltativo, salvo diverso obbligo previsto dalla legge) e all’Assemblea Generale degli Associati;
  3. fissare la data dell’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via Ordinaria, da tenersi almeno una volta all’anno; convocare l’Assemblea Generale degli Associati, in via Straordinaria, quando ne è fatta validamente richiesta dagli aventi diritto oppure nei termini previsti dallo Statuto;
  4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;
  5. adottare i provvedimenti disciplinari verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari;
  6. attuare le finalità previste dallo Statuto, Regolamento e Codice Etico dell’Associazione e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea Generale degli Associati.
  7. eventuali variazioni della sede legale e/o amministrativa dell’Associazione;
  8. nominare il Presidente dell’Associazione.

Art. 16 – Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo Nazionale redige il Bilancio ovvero il rendiconto dell’Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’Assemblea Generale.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è il rappresentante legale dell’Associazione.

Art. 18 – Revisore Contabile

Il Revisore Contabile, è facoltativo, salva diversa previsione di legge, ed è eletto dall’Assemblea Generale degli Associati.

Il Revisore Contabile verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’Associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea Generale degli Associati per l’approvazione.

Il Revisore Contabile rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 19 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art. 21 – Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a/r, da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte, che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà deliberare sulla controversia, entro il successivo termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui al precedente punto, ed eventualmente convocando in audizione, se necessario, la parte interessata. 

Art. 23 – Divieto Distribuzione Utili.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla normativa di legge.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 – Liquidazione dell’Associazione.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni, che eccedono dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe o affini, oppure, con scopi di pubblica utilità.

Art. 25 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nello Statuto, Regolamento di attuazione dello Statuto e Codice Etico dell’Associazione Italiana Cultura Giuridica si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

CODICE DI CONDOTTA ETICO DELL’ASSOCIATO

Associazione Italiana Cultura Giuridica

1.Premessa

L’Etica costituisce l’elemento imprescindibile per la formazione e continua crescita individuale dell’Associato ed è un valore a cui tutti gli Associati devono attenersi, non violandolo con alcun comportamento inadeguato.

L’Associazione Italiana Cultura Giuridica precetta a ciascun Associato di tenere un comportamento, personale e professionale, retto e riconoscibile, sia nel proprio ambiente lavorativo che nelle diverse circostanze della vita privata e associativa.

L’Associazione richiede irreprensibilità di comportamento nei rapporti sia con il pubblico in genere e sia con gli iscritti all’Associazione.

In alcun modo è permesso di recare offesa e pregiudizio sia a comportamenti che a credenze riconosciuti dalla coscienza civile.

Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto, Regolamento, Delibere degli organi sociali dell’Associazione, ogni Associato ha l’obbligo di rispettare quanto dettato dal Codice Etico della Associazione.

2. Obblighi Normativi.

L’Associato deve esercitare i propri diritti di iscritto e partecipare alle attività, e/o iniziative, della Associazione nel rispetto dei Principi Costituzionali, delle Leggi dello Stato, dell’Ordinamento Comunitario e di ogni altra fonte normativa che regola, sia in generale e sia nello specifico, la vita associativa dell’Associazione Italiana Cultura Giuridica.

Ogni Associato è obbligato sia a rispettare il presente Codice Etico e sia a verificarne il rispetto da parte degli altri associati, essendo la violazione, di entrambi gli obblighi, sanzionabile secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico dell’Associazione.

3. Dignità e Decoro.

L’Associato deve svolgere la propria attività associativa facendo in modo che qualunque suo comportamento o singola azione non sia lesiva della dignità e decoro che si convengono ad ogni professionista in genere.

La chiarezza e trasparenza devono contraddistinguere sempre l’operato individuale dell’Associato nei rapporti tra colleghi, nei rapporti con Istituzioni/Enti vari e nei rapporti personali.

4. Correttezza Professionale.

L’Associato è tenuto ad un corretto comportamento anche nei confronti dei propri collaboratori, clienti ed ogni altra persona con cui venga in contatto.

Il confronto professionale tra Associati deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze, elevata competenza professionale ed esperienza.

All’Associato è vietato violare il segreto riguardante notizie e fatti riguardanti l’Associazione o singoli iscritti, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della sua attività associativa, anche successivamente alla cessazione della propria iscrizione all’Associazione.

E’ fatto obbligo all’Associato di porre severa attenzione nell’uso del nome e/o marchio dell’Associazione Italiana Cultura Giuridica, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione.

5.Sanzioni.

Le sanzioni sono:

  • la “sospensione da 15 a 30 giorni”, per violazione comportamentali non eccessivamente gravi, come previsto negli artt. 1, 2 e 3, di cui sopra. In tal caso l’Associato deve rispettare quanto precettatogli, nei modi e termini indicati nella delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di sanare la violazione compiuta. Il mancato sanamento, oppure il ripetersi di nuova o diversa violazione, ricompresa negli artt. 1, 2 e 3, del presente Codice Etico, comporta la radiazione dall’Associazione;
  • la “radiazione”, comminata nei casi di cui sopra descritti nel tempo ripetuti, e/o nel caso di violazione grave del Codice Etico dovuta ad azioni o comportamenti dell’Associato disonorevoli, contrari al sodalizio associativo, lesivi per l’Associazione, per gli iscritti e per i non iscritti.

La sospensione o la radiazione, debitamente motivate, sono sanzionate con delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicata all’interessato, con raccomandata a/r o email o legal mail, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione.

Contro tale delibera l’Associato può proporre ricorso all’Assemblea Generale degli Associati, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

REGOLAMENTO ATTUAZIONE STATUTO

Associazione Italiana Cultura Giuridica

Art. 1) Iscrizione e Tesseramento.

L’Associazione Italiana Cultura Giuridica (A.I.C.G.), costituita i sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è una Associazione Culturale senza scopo di lucro, il cui acronimo abbreviato è “AICG”.

L’Associazione ha la finalità di promuovere attività di studio, istituzionali, sociali e di approfondimento della Cultura Giuridica Italiana, al fine di una maggiore condivisione e diffusione di “una Cittadinanza Attiva” tra cittadini, professionisti di tipo ordinistico e non, Enti/Associazioni pubblici e/o privati, Enti Sindacati di categoria, accrescendo il dialogo sociale tra le parti.

La domanda di iscrizione all’Associazione, da farsi mediante appositi moduli, indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, può essere presentata direttamente dal richiedente, e/o fatta pervenire tramite le Strutture Territoriali dell’Associazione, e/o spedita a mezzo di raccomandata a/r, email o legal mail.

La suddetta domanda va corredata da dichiarazione che, sotto la propria responsabilità, si possiedono i requisiti previsti dallo Statuto, Regolamento e Codice Etico della Associazione A.I.C.G.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva la facoltà dell’accertamento dei requisiti dichiarati dal richiedente, previsti dallo Statuto, Regolamento e Codice Etico dell’Associazione, richiedendo, nel caso, all’interessato eventuale documentazione probatoria relativa.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l’accettazione o non accettazione della richiesta di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La comunicazione al richiedente di accettazione o non accettazione della richiesta d’iscrizione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, avviene entro 30 giorni dalla data della delibera.

Il richiedente, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, deve perfezionare l’iscrizione effettuando il versamento della quota sociale di iscrizione, dandone immediato riscontro via email o legal mail.

Uguale procedura va seguita per il pagamento delle successive quote annuali di iscrizione.

Il mancato pagamento della quota sociale d’iscrizione, nei termini di cui sopra, comporta l’automatico annullamento della richiesta di iscrizione.

In tale ipotesi, il richiedente può presentare nuova richiesta d’iscrizione all’Associazione, la cui accettazione, e/o non accettazione, seguirà nuovamente l’iter sopra precisato.

La comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, per la perdita della qualifica di Associato, viene effettuata all’interessato mediante una, o più, delle seguenti modalità: “avviso esposto nella sede sociale, e/o portale web dell’Associazione, e/o avviso inviato via posta raccomandata A/R, e/o via email, e/o via pec, e/o altra via web”.

Avverso le sopra dette delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, è possibile proporre ricorso all’Assemblea Generale degli Associati, da azionarsi a cura dell’interessato entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione.

L’iscrizione del richiedente nel registro degli Associati dell’Associazione verrà effettuata entro trenta giorni dalla data di perfezionamento dell’iscrizione, con contestuale consegna, all’Associato, della tessera di iscrizione all’Associazione.

Per rinnovare annualmente la propria iscrizione l’interessato deve provvedere al versamento della quota associativa entro dieci giorni dalla data scadenza della stessa, dando immediata comunicazione del versamento effettuato via raccomandata a/r, oppure via email o legal mail.

Art. 2) Svolgimento compiti associativi.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Associazione, può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo, o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 3) Collegi Giuridici Nazionali.

L’Associazione è organizzata in Collegi Giuridici a livello nazionale.

Ogni Collegio Giuridico Nazionale è composto da numero venti componenti (Consiglieri) oppure da Ente/Associazione pubblico o privato e realmente rappresentativo a carattere nazionale.

Ogni Collegio Giuridico è settoriale, ossia riguarda uno specifico contesto di carattere: giuridico, professionale, sociale, istituzionale.

Ogni Collegio Giuridico può essere articolato in specifiche Sezioni Lavoro, monotematiche e pertinenti al proprio Collegio Giuridico di appartenenza.

La composizione e competenza di ciascuna Sezione Lavoro è regolamentata dal Collegio Giuridico di appartenenza.

Vengono istituiti i seguenti Collegi Giuridici:

  • Collegio Giuridico Nazionale dell’Infortunistica;
  • Collegio Giuridico Nazionale Tributario & Fiscale;
  • Collegio Giuridico Nazionale Bancario & Finanziario;
  • Collegio Giuridico Nazionale Diritto Autore;
  • Collegio Giuridico Nazionale Sicurezza Lavoro;
  • Collegio Giuridico Nazionale Diritto del Lavoro – Previdenza e Assistenza Sociale.

Letto, firmato e sottoscritto