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Guida senza patente: Circolare Ministeriale

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, ha illustrato le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, in tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente (ex art. 116, comma 15, del codice della strada).

Fra le varie ipotesi di guida senza patente il Ministero distingue quelle che rientrano nella depenalizzazione e quelle che invece continuano a costituire illecito penale.

Sono depenalizzate le seguenti fattispecie:

  • guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
  • guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
  • guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis);
  • guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4);
  • guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3);
  • guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11).

Restano invece sanzionate penalmente le seguenti ipotesi:

  • guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno;
  • guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 73 del Lgs. 159/2011.

La procedura applicabile per le fattispecie depenalizzate è quella prevista dal Titolo VI del Codice della Strada (artt. 194 e ss.) e in via residuale dalla Legge n. 689/1981.

La sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. Secondo le regole generali, entro 60 giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale (5.000 euro), con possibilità di ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (euro 3.500).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico