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Rateazione, lieve ritardo

In tema di riscossione l’articolo 3 del D.Lgs 159/2015 ha introdotto il nuovo articolo 15-ter nel D.P.R. 602/1973, che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate»: ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità non comportano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Il contribuente non decade dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi:

a) un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% della rata e, in ogni caso, a 10.000 euro;

b) in caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

In tali casi, nonché nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione per ritardato od omesso versamento commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita nel caso in cui il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

La disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione (come da circolare 29/04/2016 n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate).

La Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento e ha affermato che “in ogni caso è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni degli accertamenti, escludendo così l’acquiescenza e anche conciliazione e mediazione, ponendosi in contrasto con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico