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Violazione per passaggio con luce semaforica rossa

Recita l’articolo 169 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada:

  1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
  2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
  3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l’impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
  4. L’impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell’impianto a luci gialle lampeggianti.

Da quanto sopra emerge che, nel ricevimento di notifica di verbale con cui viene contestata la violazione di cui all’articolo 146 del Codice della Strada, vadano verificate le previsioni contenute nell’articolo 169 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada prima di effettuare il pagamento amministrativo richiesto.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico