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Decreto Prefetto ex articolo 4 Legge n° 168/02

Il D.L. 212/02 precisa che: “… su queste strade spetta al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzato all’accertamento della violazione, sentiti gli organi di polizia stradale e l’ente proprietario della strada, legittimandosi la contestazione differita, solo quando il tratto di strada manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata”.

Da ciò si evidenzia che le condizioni plano altimetriche e di traffico costituiscono parametri tassativamente indicati dalla norma, circostanze che impediscono quindi che possano essere prese in considerazione situazioni ambientali diverse, o altre esigenze (come risulta precisato anche nella nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.02).

Va, altresì, evidenziato che, sulla base della normativa in questione, il procedimento di individuazione dei tratti di strada cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni: “deve essere avviato sulla base a delle istanze presentate dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 C.d.S., competenti per territorio, correlato dagli elementi valutativi e completati con il parere dell’ente proprietario della strada, per cui questi atti devono essere parti integranti del successivo decreto prefettizio”.

I presupposti per installare gli autovelox, secondo la circolare Minniti, sono che:

  • sul tratto stradale si riscontri un elevato livello di incidentalità;
  • vi sia una documentata impossibilità o difficoltà a procedere alla contestazione immediata in ragione delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico della strada.

Nella richiesta di installazione dell’autovelox con accertamento da remoto, la polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della strada, è tenuta ad evidenziare i seguenti elementi:

  • gravità del fenomeno infortunistico registrato nel tratto interessato o nelle immediate vicinanze negli ultimi cinque anni;
  • caratteristiche del traffico, con riguardo sia alla sua composizione che ai volumi che interessano di norma l’arteria stradale;
  • difficoltà alla contestazione immediata;
  • localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, supportata da un’idonea documentazione fotografica e, eventualmente, da disegni, piante o planimetrie;
  • dati statistici circa la situazione infortunistica, tenendo conto dei sinistri che si sono verificati nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso negli ultimi cinque anni, con precisazione delle presumibili cause degli stessi e dei danni alle cose o alle persone che ne sono derivati;
  • analisi del traffico relativo a una giornata lavorativa rappresentativa;
  • relazione conclusiva che illustra le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà ivi riscontrate nell’utilizzare gli ordinari modelli operativi di controllo.

Pacifico che, allorché il decreto del Prefetto territorialmente competente viola i presupposti di legge, l’accertamento della violazione deve ritenersi illegittima e quindi va annullata, laddove si è provveduto ad azionare debita ed argomentata impugnazione a tale proposito.

Nicola RecinelloCoordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico