Danno non patrimoniale: motivazione scostamento tabelle milanesi
Sussiste la necessità, nel quantificare il danno non patrimoniale, di ricorrere all’equità.
Questa, infatti, rappresenta l’unica via per addivenire ad una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio.
La valutazione equitativa non deve soffermarsi sull’esistenza o meno del danno ma esclusivamente sulla sua quantificazione, sotto il profilo economico, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto che, come è facile intuire, sono molteplici e differenti in ogni situazione.
Proprio per tale ragione, si parla di congruità del ristoro del danno, intesa come adeguatezza e proporzione, che dovrà essere quanto più possibile vicina all’integrale risarcimento, tenendo conto di tutte le varie voci di danno subito (ovviamente se ve ne è prova), sottoposte necessariamente al libero apprezzamento del giudice, a prescindere dal loro preventivo inquadramento in una determinata categoria.
L’imprescindibilità della valutazione equitativa nel determinare il valore del danno la quale, seppur rispondendo a criteri di elasticità e flessibilità, allo stesso tempo, deve fondarsi su dei parametri prestabiliti, onde evitare che lo stesso tipo di lesione venga valutato in maniera differente da soggetto a soggetto, rischiando così di venir meno ad uno dei cardini del nostro sistema giuridico e cioè l’uguaglianza sostanziale, oltre che alla prevedibilità della decisione.
Le voci o parametri per i danni non patrimoniali da sinistri stradali, cui più volte si è rimandato, sono inseriti all’interno di tabelle, giudiziali o normative, utilizzate per consentire al giudice di effettuare concretamente una valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art.1226 cc.
E’ utile tener presente che per la liquidazione delle invalidità micro permanenti, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, è intervenuto il legislatore con il D.lgs. 209/2005 mentre per quelle macropermanenti o per altre lesioni non disciplinate dal suddetto decreto, i giudici fanno normalmente ricorso a tabelle elaborate nella prassi.
Le tabelle elaborate dai giudici di Milano dispongono dei parametri più validi sotto il profilo equitativo in ambito nazionale e, pertanto, ad esse si dovrebbero ispirare tutti gli altri giudici nella de= terminazione del quantum per ristorare le lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%).
Va, pertanto, considerata errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico poiché non consente di controllare l’iter logico seguito dal giudice nella sua quantificazione.
Le tabelle elaborate dai giudici di Milano, come tutti gli altri parametri adottati in sede di valutazione del danno da sinistro stradale, sono mutevoli nel tempo e, pertanto, occorre che vengano aggiornate.
Ne consegue che, un Tribunale che applichi le tabelle esistenti al momento dell’instaurazione del procedimento e non quelle vigenti al momento della conclusione dello stesso, incorre in un grave errore.
Il giudice, pur avendo la facoltà di discostarsi dalle tabelle di Milano, laddove ritenga diversamente procedere, deve fornire alle parti una congrua motivazione per tale scelta, in difetto della sentenza diversamente resa.
A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica