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Istanza di reclamo mediazione tributaria – documenti allegati

Nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati alla segreteria della Commissione Tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo presentato all’A.F., ai sensi dell’art. 17 bis D.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis (ovvero, ante riforma introdotta dal D.lgs. n. 156 del 2015).

Al riguardo, deve osservarsi che tale disposizione, che individua nel reclamo una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale (comma 1) e prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso decorso il termine di novanta giorni dalla sua presentazione (comma 4), rinvia, per quanto attiene alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, all’art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992, che consente espressamente il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, stabilendo al comma 4 che il ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso (art. 20) depositi nella segreteria della Commissione Tributaria adita “il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

Va, altresì, rilevato che, “dopo la declaratoria di inammissibilità”, il Giudice non può pronunciarsi sulle questioni di merito poste, visto che si è spogliato della relativa “potestas iudicandi”, allorquando ha dichiarato inammissibile tale atto, impropriamente inserisce nella sentenza argomentazioni sul merito, che, altresì, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare.

Conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico