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Apparecchiature semaforiche – taratura

E’ circostanza ormai assodata in giurisprudenza, che: “l’apparecchiatura utilizzata in modalità di accertamento postumo della violazione, non solo deve essere omologata ma anche tarata, con debita precisazione nel verbale della data relativa, diversamente l’accertamento è illegittimo, non potendo il Giudice, in tale mancanza, verificarne l’affidabilità”.

E’ infatti solo attraverso la taratura dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento postumo della violazione che risultano salvaguardate le contrapposte ragioni delle parti, quelle della Pubblica Amministrazione, alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli interessi della collettività e quelle del cittadino, alla certezza dei rapporti giuridici e al diritto di difesa.

Fatta la premessa di cui sopra, si ritiene che la taratura sia dovuta anche per le apparecchiature che provvedono a rilevare l’accertamento postumo della violazione dell’articolo 146 del Codice della strada, cioè il passaggio con semaforo proiettante luce rossa.

Ciò è dovuta da una corretta lettura della sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 emessa dalla Corte Costituzionale, pur se questa è stata data nel riferimento all’accertamento della violazione ai limiti di velocità rilevata dalle apparecchiature elettroniche.

Nella suddetta sentenza si dice infatti che “qualsiasi strumento utilizzato per l’accertamento delle violazioni, meccanico o elettronico, è soggetto nel tempo ad usura, modifica, alterazione dei valori”, non potendo quindi tali elencati difettiessere ascritti ai soli strumenti utilizzati per le misurazioni delle velocità da remoto, riguardando invero ogni tipo di apparecchiatura utilizzata per l’accertamento postumo delle violazioni alle norme del Codice della strada.

Non appare, quindi, consono quanto continua a sostenere la Corte di cassazione al riguardo di un non obbligo di taratura per la tipologia di strumenti finalizzati all’accertamento postumo del passaggio con semaforo proiettante luce rossa, supportando altresì un tale pensiero con le stesse motivazioni che in precedenza portava quando negava l’obbligo di taratura per le apparecchiature di rilevamento della velocità o per le apparecchiature finalizzate all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

Se si utilizzano apparecchiature per il rilevamento delle violazioni alle norme del Codice della strada e se è ormai assodato che tali apparecchiature sono soggetto nel tempo ad usura, modifica, alterazione dei valori, non è logico poi negare l’obbligo della taratura ad ogni apparecchiatura utilizzata per l’accertamento postumo della violazione.

Neppure appare giustificativa la motivazione data dalla giurisprudenza, laddove riconduce l’obbligo della taratura alle sole apparecchiature di misura, perché una siffatta motivazione stride sia con la citata sentenza della Corte Costituzionale che con la granitica certezza che ogni tipo di apparecchiature, qualunque ne sia l’utilizzo, sia soggetto ai problemi di usura, modifica, alterazione dei valori.

Né comunque può dirsi che le apparecchiature utilizzate per l’accertamento postumo del passaggio con il semaforo proiettante luce rossa non rientrano nel novero di quelle di misure, poiché:

  • l’accensione e lo spegnimento (programmati), della lanterna verde semaforica, è a tempo regolato, nel cui trascorso viene dato “imput” all’accensione della lanterna gialla semaforica;
  • l’accensione e lo spegnimento (programmati), della lanterna gialla semaforica, è a tempo regolato, nel cui trascorso viene dato “imput” all’accensione della lanterna rossa semaforica;
  • l’accensione e lo spegnimento (programmati), del “countdown”, è a tempo regolato, nel cui trascorso viene dato “imput” al sistema (fotografico e/o video), di “immortalare la violazione” (passaggio con semaforo proiettante luce rossa).

Stante quanto sopradetto, è, quindi, pacifico che l’impianto semaforico, per potere funzionare, si avvalga di sistemi “timer” (per regolare i tempi di accensione e spegnimento delle tre lanterne e del tempo ulteriore del countdown),che servono (ognuno) a dare funzionalità operativa finale(imput) all’apparecchiatura utilizzata per laripresa video e/o fotografica della violazione del passaggio con semaforo rosso.

Né può essere, altresì, disconosciuto, come già sopra detto, che:

  • prima della sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2015, la Suprema Corte aveva sempre negato l’obbligo della taratura per le apparecchiature di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità, usando gli stessi argomenti con cui intende oggi negarli per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 del Codice della strada;
  • per diverso tempo la Suprema Corte, pur nella sopradetta sentenza della Corte Costituzionale, ha negato un tale obbligo di taratura per i “telelaser e i tutor”, salvo poi ravvedersene;
  • ha per un tempo ancora maggiore negato un tale obbligo di taratura per gli “strumenti alcolemici”, salvo recentemente ravvedersi.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico