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Malasanità: emotrasfusione, risarcimento

La Suprema Corte, per quanto riguarda il risarcimento attinente all’emotrasfusione, evidenzia come:

l’obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico sussisteva a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107.

In tali casi, il giudice, una volta accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, e l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione abbia determinato causalmente l’insorgenza della malattia; mentre, se il Ministero avesse tenuto la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato;

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale.

Da ciò ne discende che il diritto al risarcimento del danno, da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;

Di norma il termine a quo si ritiene coincidente solitamente con la proposizione della domanda amministrativa di cui alla L. n. 210 del 1992;

Tale termine di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 è ritenuto più favorevole per il danneggiato e costituisce << la barriera preclusiva finale, oltre la quale la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all’id quod plerumque accidit e con quel grado non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile completezza sufficiente per intraprendere un’azione per danni>>.

A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica