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Rifiuto alcol test: termini sospensione patente

 L’art. 186 bis, comma 6 così recita: “…salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata”.

A tal proposito, il Giudice del Tribunale di Urbino, con la sentenza n. 107 del 02 ottobre 2015, richiamandosi al recente orientamento della Corte di Cassazione, Sezione IV, cui alla sentenza n. 15184 del 24 marzo 2015, ha statuito che: “al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza disciplinato dal comma 7 dell’art. 186 C.d.S. non si applica la previsione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato”, per cui ha dichiarato il conducente colpevole del reato contestato, condannandolo alla pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto ed € 1.400,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 165, nonché alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

La ratio della norma sopra citata, nella parte in cui prevede il raddoppio del periodo di sospensione di patente allorquando il conducente guidi un’autovettura di proprietà altrui, appare chiara in quanto, il legislatore, ha voluto reprimere in maniera più severa il comportamento di chi si mette alla guida di una vettura non di sua proprietà e per la quale non è possibile operare il sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Con la sopracitata sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 C.d.S. dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, 2° periodo tra il minimo di 6 mesi ed il massimo di 2 anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico