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Operazioni inesistenti – regolarità formale e fiscale

La mera regolarità formale e fiscale delle operazioni documentate e la stessa circostanza che i beni o i servizi siano entrati nell’effettiva disponibilità del cessionario, non valgono di per sé a radicare il diritto del contribuente alla deduzione dei relativi costi ai fini dell’imposizione diretta e dalla detrazione dell’IVA, laddove l’Ufficio dimostri, anche a mezzo di presunzioni (ex art. 39, comma 1, lett. d), e/o ex art. 40 D.P.R. 600/73, nonché ex art. 54, comma 2, D.P.R. 633/72), che le operazioni, oggetto di dette fatture, siano oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Vanno, altresì, considerati le inferenze logiche desumibili dagli elementi dimostrativi, a carattere indiziario e presuntivo, addotti, quali una qualsivoglia organizzazione di impresa in capo alla pretesa società cedente, decisiva al fine di escludere l’ignoranza della cessionaria in ordine al fatto di partecipare ad una operazione fraudolenta, che la merce ceduta fosse pervenuta dalla contribuente dalle società produttrici (estere) e non dalla apparente cedente italiana.

L’una o l’altra circostanza, desunte dall’Ufficio a mezzo pvc di constatazione della G.d.F., e/o dalle dichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso di ispezione e trasfuse nel pvc, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, se hanno di regola valore meramente indiziario, concorrono però a formare il convincimento del giudice, qualora confortato da altri elementi di prova, nel concorso di particolari circostanze ed in specie quando abbiano valore confessorio, possono, quindi, integrare non un mero indizio, ma una vera e propria prova presuntiva (ex art. 2729 c.c.), idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’atto impositivo.

Detti elementi vanno valutati in maniera complessiva, onde inferire nella loro considerazione unitaria così da rilevarne la concordanza al fine di fornire una valida prova presuntiva, tale da consentire di attingere una certezza sul piano probatorio, certamente non conseguibile considerando i singoli elementi di prova separatamente.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico