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Creatività dell’opera e Idea in sé

Il Tribunale di Napoli, con una interessantissima pronuncia, si sofferma sul concetto giuridico di “Creatività” in materia di diritto d’autore, definendone i confini e tracciandone le differenze rispetto al concetto di “Idea in sé”, al fine di individuare e circoscrivere l’ambito di operatività della tutela delle opere dell’ingegno.

La pronuncia trae origine dalla domanda di risarcimento danni per violazione del diritto d’autore avanzata da una scrittrice di libri per l’infanzia nei confronti di una casa editrice, per aver quest’ultima imitato e commercializzato opere asseritamente riconducibili alla prima.

Il quadro normativo di riferimento della vicenda esaminata dai giudici napoletani è rappresentato dalla Legge sul Diritto d’Autore L. 633/41, ed in cui, il primo comma dell’art. 1, della suddetta Legge, individua l’ambito applicativo oggettivo della tutela del diritto d’autore, estendendola a tutte “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Orbene, emerge da tale dato normativo che la “Creatività” dell’opera assurge a carattere distintivo della sua tutelabilità, con ciò rivelandosi necessario un chiarimento circa la portata del concetto stesso di creatività, la cui dimensione letterale, fuor di dubbio piuttosto lata, crea all’interprete non pochi problemi di inquadramento semantico-giuridico.    

Il Tribunale di Napoli, ponendosi nel solco interpretativo già precedentemente tracciato dal massimo organo nomofilattico (Cass. civ., sent. n. 25173/2011), delinea i contorni giuridici del concetto di “Creatività” dell’opera ai fini della sua tutelabilità, affermando due importanti principi:

  • Il concetto giuridico di “Creatività”, cui fa riferimento la norma ex art. 1 Legge n. 633/1941, non coincide con quello di “creazione, originalità e novità assoluta”, riferendosi, per converso, alla “personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate (in via esemplificativa) nell’art. 1 della stessa Legge citata”. Un’opera dell’ingegno riceve, pertanto, protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
  • La creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in sè, ma “dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività”, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico