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Sicurezza sul Lavoro

Il “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è stato elaborato recependo le Direttive Comunitarie incentrate sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Il D.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
  • la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
  • il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
  • l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative…).

Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Quanto sopra è stato, successivamente, oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative.

L’attuale assetto normativo, modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015, è finalizzato ad un contemperamento tra gli interessi di tutela efficace dei cittadini lavoratori ed una semplificazione degli adempimenti burocratici per le aziende. 

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi.

 

Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Per modificare la complessa e corposa normativa il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  • Misure generali di tutela;
  • Valutazione dei rischi;
  • Sorveglianza sanitaria;
  • Rspp e Rls.

L’ultimo intervento normativo ha previsto l’abolizione del registro infortuni, l’invio telematico dei certificati di malattia o infortunio professionale direttamente da parte della struttura sanitaria competente senza successivi oneri per il datore di lavoro, l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza da parte dell’INAIL delle informazioni relative alle denunce di infortunio relativamente agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

 

Il T.U. individua le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, integrandole con quelle relative a specifici rischi ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.). Tra le misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi per l’azienda:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, oppure è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Ing. Francesco Mingolla Consigliere Dipartimento Giuridico Nazionale