Revisione della patente di guida
Il dubbio che il guidatore non sia più in possesso dei requisiti per la guida dei veicoli trova richiamo nello art.128 del C.d.S.
Tale norma stabilisce che “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”(comma 1).
In particolare, per quanto concerne le conseguenze di un sinistro, il comma 1 ter così dispone: “E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Il provvedimento che impone la revisione della patente di guida a carico del conducente, pur se responsabile di un sinistro stradale non è, però, sufficientemente motivato qualora faccia riferimento al solo fatto dell’incidente, senza richiamare ed esplicitare altre diverse circostanze.
Infatti, pur laddove sussista responsabilità del guidatore per la violazione commessa, tale circostanza non può giustificare, da sola, la necessità finalizzata alla sottoposizione alla revisione della patente, dovendosi, invero, fornire adeguato supporto motivazionale, così da comprendersi compiutamente le ragioni sottese all’asserito deficit di capacità tecnica in capo al conducente del veicolo.
Significa per la giurisprudenza al riguardo che “l’adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l’idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (Consiglio Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 759).
La revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1 del Codice della Strada, sulla scorta di quanto affermato da numerosi precedenti giurisprudenziali, si caratterizza “non come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1669 del 18 marzo 2011).
Ed infatti, dal provvedimento con il quale viene prescritta la revisione della patente di guida devono emergere le ragioni su cui poggiano gli asseriti “dubbi”.
Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che non una qualsiasi violazione al codice della strada possa dar luogo a revisione della patente, ma occorre che vi siano o profili di obiettiva gravità della (anche singola) condotta, avendo riguardo ai contesti di tempo e di luogo, o reiterate violazioni (T.A.R. Trento, sent. n. 10 del 14/01/2015), per cui un qualunque incidente avvenuto, pur in presenza di feriti o contusi, di per sé non integra il ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica, se tale deduzione non è sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16.10.2014, n. 2478,; T.A.R. Piemonte, 5.5.2014, n. 759; T.A.R. Marche, sez. I, 25.2.2014, n. 277).
Di conseguenza, “è illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione si limita a fare menzione dell’infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per se sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dell’idoneità tecnica . Il mero fatto inerente l’accadimento del sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie (T.A.R. Toscana ,Sez. II, sent. n. 208 del 03.02.2015; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988).
In definitiva, si può affermare che il fatto di aver causato un sinistro, anche con conseguenze di un certo rilievo, può, al massimo, comportare ad indizio la perdita dei requisiti di perizia nella guida ma, salve ulteriori motivazione, non può comportare la certezza che tale perdita possa essersi verificata.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico