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Diritti di Autore – Equo Compenso – Iva

La Corte Europea con la sentenza del 18 gennaio 2017, causa C-37/2016,  ha precisato che “sui diritti di autore l’equo compenso è fuori campo Iva”.

Al centro della controversia, approdata dinanzi alla Corte di Giustizia, la soggezione o meno a Iva degli oneri sui supporti vergini ed apparecchi di registrazione e riproduzione, pagati dai produttori e dagli importatori di tali apparecchi e supporti, in applicazione della legge polacca sul diritto d’autore.

In particolare, la Società di artisti e interpreti di opere musicali ha chiesto al Ministero delle Finanze di chiarire se gli oneri sui supporti vergini ed apparecchi di registrazione e riproduzione, pagati dai produttori e dagli importatori di tali apparecchi e supporti, in applicazione della legge sul diritto d’autore, fossero soggetti all’Iva.

Il Ministero delle Finanze dichiarava che le somme versate alla Società di artisti costituivano un pagamento per l’utilizzo dei diritti d’autore e, che, di conseguenza, tali somme dovevano essere considerate come retribuzione per i servizi forniti dai titolari di diritti d’autore e dovevano essere, come tali, assoggettate ad Iva.

La Società di artisti proponeva ricorso giurisdizionale avverso la decisione ministeriale e nel corso del giudizio pendente innanzi alla Corte Suprema venivano poste le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se si può ritenere che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori e altri soggetti aventi diritto che effettuano prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, in favore di fabbricanti e agli importatori di registratori, videoregistratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, dai quali le società di gestione collettiva percepiscono, per conto degli aventi diritto ma in nome proprio, i canoni su tali apparecchi e supporti a titolo della loro vendita;
  • in caso di risposta affermativa, precisare se le società di gestione collettiva (percependo i canoni sugli apparecchi e sui supporti a titolo della loro vendita da parte dei fabbricanti e degli importatori), agiscano in qualità di soggetti passivi Iva, e se, al momento della ripartizione di tali canoni tra gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed altri soggetti aventi diritto, questi ultimi debbano documentare la riscossione dei prelievi con una fattura che tiene conto dell’Iva, emessa alla società di gestione collettiva che riscuote i canoni.

La Corte ha fatto proprio il presupposto che in ambito Iva, la definizione di prestazione di servizi ha carattere residuale giacché ogni operazione che non costituisca cessione di beni deve essere considerata prestazione di servizi e che rilevano le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e che l’onerosità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (laddove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico).

Ciò posto, ha escluso che, nella fattispecie, sussista un rapporto giuridico nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche tra i titolari di diritti di riproduzione o, eventualmente, la società di gestione collettiva di tali diritti ed i produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione; in quanto l’obbligo dei produttori e importatori di pagare i canoni deriva direttamente dalla legge nazionale che ne determina anche l’importo e, pertanto, non derivi dalla fornitura di un servizio di cui esso costituirebbe il diretto controvalore, così che si deve parlare di un canone diretto a finanziare un equo compenso a vantaggio dei titolari di diritti di riproduzione, atteso che l’equo compenso non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché è legato al pregiudizio subìto da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione.

Ne deriva che il rapporto tra i titolari di diritti di riproduzione ed i produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, integra una prestazione di servizi, rilevante, ai fini Iva.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico