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Omicidio Stradale: indicazioni operative nuova disciplina

A seguito dell’introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), ad opera della L. 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore da 25 marzo 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con la Circolare n. 5/2016 del 29 marzo 2016, è intervenuta allo scopo di fornire le prime linee guida e le indicazioni operative, evidenziando alcune criticità presenti all’interno della novella legislativa.

Stante l’attuale formulazione dell’art. 589-bis c.p., viene punito con la pena della reclusione da due e sette anni (sanzione che consente l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. ed il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p.), il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Una prima problematica attiene alla apparente esclusione dall’ambito della responsabilità colposa, della “c.d. colpa generica”, ovvero quella dovuta a imperizia, negligenza ed imprudenza, posto che, a livello letterale, la norma fa espresso riferimento alla “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” e, dunque, facendo espresso riferimento alla sola “colpa specifica”.

La soluzione interpretativa migliore è quella di ritenere che, nonostante l’infelice formulazione della norma, anche i profili di colpa generica possano ricomprendersi nell’ampia nozione di “colpa” voluta dal legislatore della riforma.

La novella ha introdotto importanti novità anche relativamente all’aggravamento di pena per i fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, attraverso il comma 2 dell’art. 589-bis c.p., il quale contempla una nuova aggravante speciale ad effetto speciale, per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni, per il caso di omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze droganti.

Si tratta di una circostanza aggravante applicabile non a “chiunque” ma solo al “conducente di un veicolo a motore”, con una riduzione dell’ambito di applicazione della norma che non ricomprende gli utenti della strada diversi dal conducente di un veicolo a motore che abbiano provocato un incidente stradale mortale nelle condizioni di grave alterazione.

Premesso che, secondo la Procura, l’aggravante risulta applicabile anche quando l’incidente non si sia verificato in ragione dell’alterazione del conducente ma in ragione di altri profili di colpa, il problema maggiore è quello del riscontro dello stato di alterazione, posto che l’aggravamento di pena presuppone l’accertamento positivo del tasso alcolemico che deve essere superiore a 1,5 g/l, ovvero dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

La Procura sofferma l’attenzione sulle attività che possono essere compiute coattivamente sul conducente, ovvero sui c.d. “prelievi coattivi”, posto che la predeterminazione per legge fornita dall’art. 13 Cost., sulle modalità cui può procedersi a detti prelievi deve essere ritenuta tassativa e non meramente esemplificativa.

Alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale del 9 luglio 1996, n. 238, la quale ha disposto che il prelievo ematico comporta una restrizione della libertà personale, quando se ne renda necessaria l’esecuzione coattiva, perché la persona sottoposta all’esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non solo interessa la sfera della libertà personale ma la travalica in quanto invade anche se in minima parte la sfera corporale della persona, deriva che non sarebbe legittimo imporre il “prelievo ematico”, in quanto non ricompreso espressamente tra quelli autorizzati, sebbene si tratti di uno strumento affidabile per accertare l’alterazione psico-fisica indotta dall’abuso di alcool o droghe.

Di conseguenza, il prelievo ematico non potrà mai essere imposto attraverso il ricorso allo strumento di cui agli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.; in linea con la più accreditata giurisprudenza, si deve ritenere che, se i sanitari non abbiano voluto sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica presupporrebbe sempre l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2015 e Sez. Un., 29 gennaio 2015).

La novella ha introdotto una ulteriore ipotesi aggravata, contemplata nel comma 3 dell’art. 589-bis c.p., punita con la pena della reclusione da otto a dodici anni, in caso di omicidio provocato da un soggetto in stato di ebrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica derivante all’assunzione di sostanze stupefacenti, o che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, o che sia conducente di autoveicolo, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., o che sia conducente di autobus e di altro veicolo destinato al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, o che si tratti di conducente di autoarticolato e di autosnodato.

Altra circostanza aggravante, questa volta contemplata nel comma 4 dell’art. 589-bis c.p., prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio stradale commesso da conducente di veicolo a motore che risulti in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l (fattispecie corrispondente a quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strad.).

Nel successivo comma 5 la stessa pena è estesa ad ulteriori ipotesi di gravi infrazioni al codice della strada, quali:

  • superamento di specifici limiti di velocità;
  • attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;
  • effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • effettuazione di sorpassi azzardati

Infine, un’ultima aggravante è prevista nel comma 6 dell’art. 589-bis c.p., per il caso in cui l’autore del reato non abbia conseguito la patente o l’abbia revocata o sospesa o circoli con veicolo non assicurato.

La Procura detta alcune linee guida anche per il nuovo reato di lesioni personali stradali, di cui all’art. 590-bis c.p., per il quale vengono evidenziate le medesime perplessità, sopra evidenziate, in relazione al profilo della colpa generica e per il quale si rimanda alla medesima soluzione prospettata all’inizio dell’approfondimento.

Anche per la fattispecie in commento sono previste le medesime circostanze aggravanti contemplate per l’omicidio stradale e, come accade per tale ipotesi, anche le lesioni stradali possono essere commesse solo dal conducente di veicolo a motore.

 Importanti novità si registrano in tema di procedibilità; infatti, mentre l’ipotesi di lesioni non gravi e non gravissime è procedibile a querela di parte, la nuova fattispecie è procedibile d’ufficio.

Modifiche sono state introdotte anche in merito alla competenza giurisdizionale per il reato di lesioni stradali.

La materia è totalmente sottratta alla competenza del giudice di pace, con attribuzione al tribunale in composizione monocratica della fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche se aggravate.

Quanto detto non esclude che il giudice di pace non possa occuparsi delle lesioni conseguenti ad incidente stradale, posto che il trasferimento al giudice onorario riguarda le sole lesioni di cui all’art. 590-bis c.p.; per il resto vale la regola generale contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza al giudice di pace per il reato di cui all’art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione solo delle fattispecie connesse a colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, in tali casi, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni.

Il comma 8 dell’art. 590-bis c.p. prende in considerazione l’ipotesi delle lesioni personali colpose plurime, stabilendo, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 590, comma 4, c.p., che il limite massimo di pena non sia di cinque anni ma di sette.

I nuovi artt. 589-ter e 590-ter c.p. prevedono ulteriori aggravanti ad effetto speciale nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga; in tali casi la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a cinque anni, in caso di omicidio, e tre anni, in caso di lesioni.

In assenza di coordinamento normativo, è da ritenere che per i reati di omicidio e lesioni personali stradali, le ipotesi di fuga costituiscano ipotesi speciali rispetto alle fattispecie di omissione di soccorso e di fuga contemplate dall’art. 189, comma 6 e 7 cod. strad., con conseguente esclusione dell’applicabilità di tale ultima normativa generale.

Altre novità introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 attengono al computo delle circostanze, per il quale, l’intenzione del legislatore di aggravare la risposta sanzionatoria per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale commessi nell’ambito della circolazione stradale, fa sì che le concorrenti circostanze attenuanti (diverse da quelle di cui agli artt. 98 c.p. “fatto commesso da minore” e 114 c.p. “contributo di minima importanza del concorrente nel reato”) non possano essere considerate equivalenti o prevalenti, Inoltre, la relativa diminuzione si opera sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette aggravanti.

Per quanto qui interessa, un’ultima modifica degna di nota attiene alla disciplina della prescrizione. A seguito della modifica dell’art. 157, comma 6, c.p., si prevede il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di omicidio e lesioni personali colposi plurimi.

Altre modifiche previste dalla novella possono così essere sintetizzate:

  • viene aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni volontarie, portata da tre mesi a sei mesi di reclusione;
  • la condanna o il patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime comporta la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
  • l’art. 406, comma 2-ter c.p.p., non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini preliminari relative ai reati in commento;
  • la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
  • tra la data del decreto di rinvio a giudizio e quella fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni;
  • il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 552, comma 1-bis c.p.p.) e la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione (art. 552, comma 1-ter, c.p.p.).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia  Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico