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Revisione patente di guida – Giudice competente

Dispone il 1° comma dell’art. 54 c.p. : “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

In termini sostanzialmente analoghi si esprime anche il 1°comma dell’art. 4 della legge 689/1981: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

La valutazione dell’esimente dello stato di necessità deve essere condotta con particolare prudenza e con un doveroso rigore, come in tutte le situazioni nelle quali, accertata la sussistenza di un illecito, si deve motivare la ragione di legge per la quale si esonera il colpevole da ogni pena.

Le sanzioni amministrative accessorie alla violazione di norme sulla circolazione stradale, compreso il provvedimento di revisione della patente, devono ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia, quindi al Giudice di Pace.

Alla stregua di tale orientamento resta esclusa l’esperibilità del ricorso straordinario in materia di controversie concernenti la revisione della patente di guida.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico