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Reclamo/mediazione tributaria – fattispecie

Il “ricorso-reclamo/mediazione tributaria”, ai sensi dell’art.17 bis D.lgs 546/92, è fattispecie “obbligatoria” per tutte le liti tributarie, aventi valore non superiore ad euro 50.000,00, incluse quelle contro l’AdeR e gli Enti locali, con la sola esclusione delle controversie relative a tributi costituenti risorse proprie tradizionali e di quelle relative ad atti volti al recupero di aiuti di Stato (commi 1 bis e 10 dell’art.17 bis cit.).

Il ricorso produce, infatti, anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa ed, inoltre, tale fase non è ulteriormente procedibile fino alla scadenza del termine di giorni 90 dalla notifica fatta dalla parte interessata, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa del reclamo/mediazione.

Il previo esperimento del reclamo/mediazione costituisce non più condizione di ammissibilità, ma mera condizione di procedibilità del ricorso, con conseguente obbligo del giudice, in caso di omissione del reclamo, di concedere al contribuente un termine per esperire la procedura amministrativa del reclamo.

In ordine alle spese sostenute per la fase amministrativa del reclamo/mediazione, l’art.15, comma 2 septies, del D.lgs 546/92 prevede che esse, in esito al giudizio, sono poste a carico della parte soccombente e devono essere liquidate in misura fissa (ovvero senza discrezionalità del giudice) con la maggiorazione del 50% delle spese processuali.

La legge nulla dispone per il caso che, in esito alla mediazione, la controversia sia definita in via amministrativa, ma generalmente la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, in tale ipotesi, le spese debbano intendersi in obbligo della parte resistente.

Ciò trova, infatti, giustificazione nel fatto che il contribuente è costretto a sopportare delle spese (assistenza tecnica, spese di notifica ecc.) per la presentazione del ricorso, che è comunque necessario predisporre poiché esso ha anche valore di reclamo.

E’ da ritenere pertanto, secondo una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, ex art.24 Costituzione, che “nella ipotesi in cui, in sede di mediazione, sia riconosciuta la fondatezza delle ragioni del contribuente, costui possa non aderire alla mediazione e quindi costituirsi in giudizio anche al solo fine di ottenere la condanna dell’ente impositore o dell’AdeR alle spese da lui sostenute”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico