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Incidente stradale: risarcimento spese legali stragiudiziale

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con sentenza n. 3266 del 19 febbraio 2016, ha precisato che sono risarcibili le spese legali della fase stragiudiziale nella circolazione stradale.

L’art. 9 comma II, del D.P.R. n. 254/2006, contrasta infatti con l’art. 24 Cost., per cui sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. 

L’art. 9 comma II del D.P.R. n. 254/2006, nel caso di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, ossia in caso di transazione (è il caso di specie) esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona.

Tuttavia aggiunge che questo articolo vada correttamente interpretato: si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero (ed è questo il passaggio epocale) quando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore.

Se così non fosse, si dovrebbe “altrimenti ritenere nulla detta disposizione (art. 9 D.P.R. n. 254/06) per contrasto con l’art. 24 Cost. e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie”. 

La Corte conclude affermando che “il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c. e non di risarcibilità”. 

Le imprese assicuratrici non assolvono in nessun caso all’attività di assistenza tecnica imposta dal I comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 254/2006, semplicemente perché non sono istituzionalmente organizzate e strutturate per fornirla.

L’assicuratore non esegue nessuna lettera di messa in mora ex art. 158 d. lgs 209/2005.

In mancanza di una costituzione in mora, non decorrono i termini per la liquidazione, men che meno dell’ispezione peritale, di guisa che il danneggiato potrebbe legittimamente non ricevere né ispezione peritale, né risarcimento, sino a prescriversi, in quanto lo spatium deliberandi decorre dall’invio della lettera raccomandata.

Non vi sono dubbi che l’onere della lettera ricada sull’assicuratore in regime di risarcimento diretto, giacché la lettera è un atto giuridico in senso stretto, per cui l’impresa fornisce  il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, il suo controllo e l’eventuale integrazione.

Solo in siffatto modo potrebbe ritenersi corretta la procedura messa in atto dall’assicuratore, secondo il chiaro testo previsto dal decreto.

Non è comprensibile, quindi, la evidente disparità di trattamento tra danneggiato tutelato dall’impresa assicuratrice e danneggiato tutelato dall’avvocato.

Il ricorso all’assistenza di un legale è quindi necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite.

Avviato il procedimento, l’assicuratore in regime di risarcimento diretto, dovrà fornire “ogni assistenza informativa e tecnica utile, l’illustrazione  e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a), art. 9 comma 1, D.P.R. n. 254/06.

L’eventuale accettazione dell’offerta da parte del danneggiato non significa che rispecchi la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, ex art. 9 D.P.R. n. 254/06. 

Sussiste, quindi, una lacuna normativa, cioè il consenso informato, in assenza di informazioni chiare e consapevoli, non può parlarsi di consenso consapevole.

Il danneggiato risarcito sarà sempre un deceptus, in quanto, in ambito di risarcimento ottenuto dallo assicuratore, in assenza di avvocato, non esiste una norma che preveda l’obbligo di far sottoscrivere al danneggiato il consenso informato.

In assenza di consenso informato, la prassi conosce transazioni sottoscritte da ignari danneggiati che non corrispondono ai loro diritti esigibili ed esigenti.

Senza un consenso consapevole, non vi potrà essere una giusta transazione. 

A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica