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Diritto inedito: diritto di pubblicazione

Il momento della pubblicazione dell’opera, si afferma come punto centrale nell’incontro tra i diritti patrimoniali ed i diritti morali, così rendendosi importante l’esame in merito al “diritto di inedito”, che, in alcuni casi, può confliggere con il “diritto di pubblicazione”.

Quanto sopra è di rilevanza laddove l’opera, nella sua essenza unitaria, sia rappresentata da diverse “parti”, configurando “molteplici diritti in capo a molteplici parti”.

A tale riguardo si prospettano due differenti ipotesi:

  • l’opera i cui contributi siano del tutto completi; 
  • l’opera non ancora totalmente compiuta.

Nella prima ipotesi la completezza dell’opera rappresenta il requisito principe in merito all’animus dell’autore di porre alle stampe l’opera, consentendo così la realizzazione dell’interesse del produttore o dell’editore.

Potrebbe solo ammettersi un successivo diritto di pentimento da parte dell’autore, con applicazione diretta o in via di analogia dell’istituto previsto dall’articolo 142 della legge.

Nel caso che l’opera non sia stata totalmente compiuta, l’articolo 121 l autore (Sezione III, Il contratto di edizione) afferma che “se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell’articolo 23”.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi l’opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Va comunque evidenziato che, nel caso dell’opera da creare, l’editore non svolge alcuna attività di tipo imprenditoriale diretta alla realizzazione dell’opera, diversamente da quanto avviene “nell’opera su commissione”, per cui l’autore svolge la propria attività creativa nell’ambito di una impresa, utilizzando strutture e mezzi tecnici ed in tal caso viene a configurarsi un danno nei confronti di colui che abbia provveduto a commissionare l’opera, stante l’investimento economico rivolto verso l’opera completa, ma incompiuta.

In tale prospettiva, al fine di evitare una legittima richiesta di danni da parte del committente, è del tutto opportuno venga provveduto al completamento dell’opera, da parte di soggetto terzo incaricato dal committente che, nel contempo, avrà l’obbligo di differenziare i contributi dell’autore subentrato da quelli dell’autore originario, indicando che “si tratta di una opera incompiuta per quanto riguarda il contributo di uno o più autori”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico