Pignoramento conto corrente
Prima di affrontare le questioni precipue relative al pignoramento del conto corrente, è necessario accennare al contratto di deposito bancario ed al tipo di rapporto intercorrente fra istituto di credito e correntista, per cui, in forza del contratto di deposito bancario che intercorre tra il cliente e la banca, questa acquista la proprietà della somma depositata ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, ex art. 1834 c.c., e tale rapporto bilaterale (correntista – banca) assume rilievo anche in sede di espropriazione forzata presso terzi.
L’esecuzione a danno dell’istituto di credito, mediante la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente, fa sì che esso acquisti non solo la qualifica di “custode” dei beni pignorati, ma soprattutto la qualifica di “debitor debitoris” nei confronti del creditore procedente.
In tale contesto la S.C. ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è l’intero importo che il terzo deve al debitore esecutato e non la sola quota di essi equivalente a quanto indicato dal creditore procedente nell’azione di riscossione coattiva”.
Ne deriva che la banca presso la quale avviene il pignoramento del conto corrente è obbligata a vincolare l’intero suo debito (il saldo attivo alla data di notifica del pignoramento) nei confronti del debitore esecutato (il correntista) e non solo l’importo indicato dal creditore procedente.
Con il pignoramento del conto corrente il debitore esecutato non potrà attingere ai fondi disponibili, né compiere operazioni dispositive e la Banca non potrà pagare gli assegni emessi dal correntista, nè procedere al pagamento di eventuali domiciliazioni bancarie (è evidente il rischio conseguente di protesti e segnalazioni come cattivo pagatore), nonché dovrà bloccare anche i pagamenti (bonifici o versamento di assegni) in entrata sul conto corrente del debitore esecutato.
L’obbligo di custodia si concretizza, poi, nel duplice divieto di “non disporre delle somme senza ordine del Giudice” e di “non sottrarle all’azione esecutiva del creditore”.
Chiarita la posizione del terzo (banca), occorre soffermarsi sullo spazio temporale intercorrente tra la data di notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente e la data della dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c..
Si ricorda, poi, che il D.L. 16/12 ha provveduto ad introdurre limiti più stringenti alla pignorabilità, per crediti tributari, delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per cui è ammesso il pignoramento:
- in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a € 2.500,00;
- in misura pari a un settimo, se comprese tra gli € 2.500,00 e gli € 5.000,00;
- se superiori a € 5.000,00, rimangono pignorabili nell’ordinaria misura di un quinto.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico