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Tutela Artisti: Diritto di Seguito, Italia ed estero

Il diritto di seguito o droit de suite nell’esperienza francese o artist’s resale right in quella anglosassone è il diritto dell’autore di un’opera d’arte (e dei suoi eredi per 70 anni dopo la sua morte) di beneficiare dell’incremento del valore dell’opera d’arte per ogni vendita successiva alla prima effettuata dall’artista.

Con il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n.118 è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2001/84/ della Comunità Europea, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, che ha modificato la legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.).

Il diritto di seguito è dovuto unicamente in relazione a quelle vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte (gallerie, case d’asta o mercanti d’arte).

Il compenso è irrinunciabile e a carico del venditore; tuttavia i soggetti obbligati alla dichiarazione alla S.I.A.E. sono le case d’asta, le gallerie d’arte e i commercianti di opere d’arte che intervengono nella vendita in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.

Il compenso per diritto di seguito, che è pari a una percentuale sul prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto dell’IVA, differenziata per fasce di prezzo (dal 4% allo 0,25%), non può essere in ogni caso superiore a 12.500 euro e si applica solo a opere d’arte per le quali il prezzo di vendita è pari o superiore a 3.000 euro.

Il diritto di seguito non è dovuto quando le vendite avvengono direttamente tra privati (ad esempio, quelle tra artista e collezionista) e quando il professionista del mercato dell’arte abbia acquistato l’opera direttamente dall’artista nei 3 anni precedenti la vendita e il prezzo di quest’ultima non superi i 10.000 euro.

La vendita si presume effettuata oltre i 3 anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore. L’istituto del diritto di seguito, già presente nella nostra legge sul diritto d’autore anche in tempo antecedente alla emanazione della direttiva europea, è amministrato dalla S.I.A.E. che è incaricata di incassare il compenso per diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche non associati alla S.I.A.E.

E nel resto del mondo …

Non in tutti i paesi del mondo si applica il diritto di seguito; in particolare, negli Stati Uniti d’America il diritto di seguito è riconosciuto solo nello Stato della California, mentre nel resto degli Stati non trova applicazione.

La principale preoccupazione per il mercato dell’arte europeo (e, in particolare, il mercato londinese dove operano le maggiori case d’asta) è che il mercato sia danneggiato per il solo fatto che i venditori scelgano di vendere le opere d’arte in paesi in cui l’istituto non è applicato in quanto non previsto dalla normativa vigente, ad esempio gli Stati Uniti, la Svizzera e Hong Kong.

Questo problema è particolarmente avvertito laddove oggetto delle vendite (all’asta) interessino intere collezioni di opere. Si osserva che i compensi per diritto di seguito potrebbero incidere sulla determinazione dei prezzi delle opere d’arte, a seconda del paese in cui l’operatore professionista del mercato decida di effettuare le vendite.

Il caso Grotjahn e il California Resale Royalties Act.

Nel mese di febbraio 2012 si è concluso il contenzioso tra l’artista Mark Grotjahn e il collezionista Dean Valentine.

Il caso riguarda l’applicazione del diritto di seguito: in base al California Resale Royalties Act, quando un’opera d’arte è venduta all’interno dello Stato della California, il venditore deve pagare all’artista il 5% del prezzo di vendita.

Il collezionista ha contestato il pagamento dei compensi per diritto di seguito sostenendo la loro incostituzionalità secondo il diritto americano.

Tuttavia, la difesa di Valentine non è stata accolta dal Giudice e il collezionista ha convenuto di pagare il 5% sul prezzo di rivendita delle opere.

Mark Grotjahn è conosciuto sulla scena contemporanea e classificato al 50° posto della lista di ARTPRICE, avendo venduto in asta, nel 2011, opere per più di 3 milioni di euro.

Il caso potrebbe avere notevoli riflessi sulle azioni collettive di diversi artisti intentate in America contro le maggiori case d’asta.

Gli artisti accusano principalmente Sotheby’s e Christie’s di non aver adempiuto agli obblighi discendenti dal resale right e pertanto hanno chiesto il pagamento delle royalties conseguenti alla vendita delle loro opere.

Nonostante la legge sul resale right sia in vigore unicamente nello Stato della California, la regola influenza l’intero mercato dell’arte statunitense e, più precisamente, le vendite effettuate sulla piazza di New York.

Il California Resale Royalties Act prescrive il pagamento quando un’opera è stata creata da un cittadino americano o se l’artista sia vissuto in California per almeno due anni; se l’artista viva in California o se la vendita sia avvenuta in California; se l’opera sia stata venduta per un prezzo di gran lunga superiore a quello pagato dal venditore al tempo del suo acquisto; se la transazione ecceda l’importo di $1.000; se la vendita (asta) sia stata condotta quando l’artista era ancora in vita o durante i 20 anni successivi alla sua morte

Da queste considerazioni emergono sostanziali differenze tra la disciplina del diritto di seguito italiana e quella californiana.

La principale è quella che in California il diritto di seguito è invocabile dagli eredi dell’artista solo qualora l’opera sia stata rivenduta ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello pagato dal venditore.

Appare condivisibile che sorga tale royalti solo quando il venditore abbia realizzato una effettiva e considerevole plusvalenza sulla vendita dell’opera d’arte.

Altra differenza sostanziale è quella fissata nella durata del diritto di seguito: in California è dovuto solo nei 20 anni successivi alla morte dell’artista, mentre in Italia esso è riconosciuto fino ai 70 anni successivi alla morte.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico