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Fotografia: Diritto Autore

Navigando su Internet è difficile trovare dei siti che non contengano immagini fotografiche. 

La domanda che normalmente si pone chiunque voglia costruire un proprio sito ma anche, più semplicemente, chi intende conservare le foto nel proprio computer ed al massimo diffonderle fra gli amici, è la seguente: “è possibile utilizzare liberamente queste immagini?”.

Come è noto copiare sul proprio PC un’immagine da un sito (nonché l’intera pagina web) è cosa realizzabile in un istante. 

Inoltre la copia è assolutamente identica all’originale. 

Essa, infatti, essendo il risultato ultimo di una serie di informazioni in bit, può essere riprodotta come identica nel momento in cui è possibile acquisire e riprodurre tali informazioni digitali.

È legale, pertanto, duplicare una foto trovata su un sito ed utilizzarla nuovamente?

Le fotografie, normalmente, sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) in base a quanto disposto dagli artt. 87 e ss., a meno che non manifestino un particolare valore creativo, nel qual caso, si ricade nella disciplina prevista per le “opere fotografiche”.

Preliminarmente è necessario comprendere entro che termini un’immagine è dalla legge considerata una “fotografia” e, pertanto, disciplinata dagli articoli della legge. 

La nozione che l’art. 87 individua è la seguente: “sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.

Non sono comprese: “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.

Nell’espressione “processo analogo” cogliamo la possibilità di estendere la tutela anche alle “foto digitali”.

Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera che l’art. 88 elenca come: “diritto esclusivo di riproduzione; diritto esclusivo di diffusione e spaccio”.

Se però l’opera è stata realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, i diritti di cui sopra spettano al datore di lavoro (comma 2). 

Ugualmente, se taluno ha commissionato la foto di beni in suo possesso, a lui andranno i relativi diritti di utilizzazione economica, fatto salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo.

Nel caso in cui si ceda il rullino, oppure un analogo mezzo di riproduzione della fotografia (nella fotografia digitale si può intendere il dischetto supporto o l’unita di memoria in cui sono contenute le foto originali, se non sono state fatte ulteriori copie), i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a chi li riceve (art. 89).

Si ricorda, poi, una norma molto importante, ai fini dell’utilizzazione in internet delle foto. 

Difatti nell’art. 90, viene evidenziato con chiarezza che “ogni esemplare della foto deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il nome del fotografo, o dei datori di lavoro, o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica);
  • la data dell’anno di produzione della fotografia;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.

Nel caso in cui tali informazioni mancano, la loro riproduzione, a norma del comma 2 dell’art. 90, non è considerata abusiva, sempre che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Per quanto riguarda, pertanto, l’utilizzazione su internet di immagini fotografiche, trovate in altri siti, possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione. 

Laddove esse contengano le indicazioni suddette: “è possibile la loro utilizzazione in altri siti, nel caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione del fotografo, oppure del datore di lavoro, o del committente, secondo i casi sopra analizzati”. 

Se tali indicazioni non sono presenti (come sovente avviene), “tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi”. 

L’unico problema può sorgere nel caso nel quale, il vero autore, dimostri la mala fede dell’utilizzatore e, dunque, la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografia, nonostante la mancanza delle predette indicazioni.

L’art. 91, inoltre, riporta altri casi in cui la riproduzione è lecita (salvo pagamento di equo compenso al fotografo, se è noto). 

E’, difatti, lecita se viene inserita in antologie di uso scolastico, o in opere scientifiche, o didattiche. 

A questo proposito si può supporre che se si costruisce un sito con i fini suddetti, si possa godere di questa ulteriore libertà di riproduzione.

Inoltre, laddove le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici (del tutto legittimo è ritenere inclusi anche i periodici ed i giornali on line) ed esse concernano persone, fatti d’attualità od aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita dietro il pagamento al fotografo, sempre che sia noto e la foto porti le indicazioni di cui all’art. 90.

Il diritto esclusivo sulle fotografie – in base all’art. 92, dura vent’anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento in cui è stata scattata.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico