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Diniego sgravio in autotutela – impugnabilità

La possibilità di procedere all’impugnazione di un provvedimento di diniego dello sgravio da parte del contribuente è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali e l’approdo, cui si è nel tempo giunto, ha distinto, caso per caso, l’ammissibilità o meno dell’azione in base all’oggetto della domanda.

A tale proposito, è necessario considerare, in primo luogo, che con la richiesta di sgravio il contribuente non può chiedere all’ente impositore un riesame nel merito della controversia, poiché in tal modo, “si darebbe

ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.

La mera richiesta di annullamento d’ufficio di un atto impositivo divenuto definitivo, per questioni relative all’oggetto del contendere, non costituisce dunque atto impugnabile dinanzi al giudice tributario “poiché non rientra nell’elenco previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992”.

A conferma di questo orientamento, si è ritenuto che il potere di rimozione dell’atto possa essere esercitato soltanto previa valutazione comparativa della prevalenza di un interesse pubblico alla rimozione superiore a quello alla sua conservazione.

Se è vero che la richiesta di sgravio non può riguardare il merito della pretesa, è altrettanto vero che la prescrizione interviene successivamente alla notifica della cartella di pagamento e non ha nulla a che vedere con l’intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione, e/o passaggio in giudicato della sentenza che confermi la sussistenza del credito esattoriale.

Si riteneva, quindi, che la prescrizione, operando di diritto in conseguenza di fatti successivi all’esistenza del credito, potesse essere fatta valere in via d’eccezione dal contribuente soltanto in reazione ad atti esecutivi da parte del concessionario della riscossione.

L’impugnazione del diniego di sgravio per intervenuta prescrizione “non intende far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo” poiché al tempo in cui le cartelle furono notificate, “la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata”.

A determinare il maturare della prescrizione è, infatti, l’inerzia successiva all’irretrattabilità del credito da parte dell’agente della riscossione, protrattasi oltre i termini di legge, ma tale comportamento attribuisce una facoltà al contribuente e non costituisce certo richiesta di riesame nel merito dell’atto impositivo.

In ragione di ciò, si ritiene pienamente esperibile l’impugnazione del diniego di sgravio, poiché si tratta di attività incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente.

E’, infatti, proprio la struttura del processo tributario, come processo d’impugnazione, a garantire questa forma di tutela. In tale tipo di processo, atteso che, la reazione al diniego di sgravio, consiste proprio nel proporre una domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione.

In conclusione, seppure con argomentazioni tecniche complesse che derivano dalle caratteristiche dell’esecuzione esattoriale, ora viene introdotto un nuovo modo di reagire all’inerzia dell’agente per la riscossione che abbia determinato l’estinzione del credito esattoriale, attribuendo una nuova modalità di reazione al contribuente, in precedenza ritenuta non proponibile per ragioni dogmatiche, del tutto estranee all’oggetto concreto del contendere.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico