Comparti TutelaContenziosiFiscale & Tributaria

Mancata allegazione atto richiamato – difetto di motivazione

L’art. 3 comma 3 della Legge n° 241 del 1990 così dispone: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”;

L’art. 7 comma 1 della Legge n. 212 del 2000 che così dispone: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

L’art. 17 comma 1 della Legge n° 212 del 2000, così dispone: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.

Per cui, se viene notificato al contribuente un atto, che si giustifica nel richiamo di un atto a questo precedente, tale richiamato atto va sempre allegato.

Tale circostanza, purtroppo, raramente si verifica, ritenendo il notificante sufficiente, a tale proposito, la motivazione fatta per relationem.

Occorre rilevare che la normativa tributaria è più stringente di quella amministrativa, prevista dall’art. 3  comma 3 della Legge n° 241 del 1990, poiché mentre quest’ultima permette che l’atto a cui si rinvia sia unicamente “indicato e reso disponibile” al cittadino, l’art. 7, invece, comma 1 della L. n° 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) prevede che esso sia “allegato”.

In tal senso, pertanto, in difetto di allegazione dell’atto richiamato, la motivazione non può ritenersi legittima se data semplicemente per “relationem”, poiché, se ciò avesse voluto intendere il legislatore, chiaramente ne avrebbe fatto espresso richiamo in tale normativa. Per cui, pacificamente, il legislatore non ritiene corretto il richiamo alla motivazione assolta per “relationem”, contenute in talune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, altrimenti e certamente, avrebbe provveduto a modificare il tenore letterale di tale norma.

Occorre ricordare, in quanto di particolare importanza, che la Corte Costituzionale, con ripetute sentenze ha ricordato ai Giudici “di emettere pronunce in base al solo dato letterale della norma di specifico riferimento, nulla valendo, quindi, interpretazione a questa diversa; non potendo questa essere “modificata o aggiunta o integrata”, circostanza riservata, infatti, dalla Costituzione unicamente al legislatore.

Conseguentemente, qualora manchi l’allegazione dell’atto di riferimento, nell’atto notificato al contribuente, non risulta sufficiente né che il documento a cui si rinvia sia reso conoscibile al contribuente mediante l’accesso agli atti, disciplinato dall’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, né che il notificante si limiti semplicemente a citarne gli estremi, e/ o a riprodurne il contenuto essenziale, in quanto “la mancata allegazione dell’atto richiamato inficia irrimediabilmente la validità dell’atto per difetto di motivazione”.

L’obbligo dell’allegazione dell’atto richiamato è, altresì, dovuta in quanto il contribuente potrebbe non essere nella “conoscenza di fatto degli elementi centrali dell’atto impugnato” per svariate ragioni (es.: disordine, perdita del documento, male conservazione, trasloco, furto, etc); non potendo anche in forza di tali evenienze, essere mutilato nella propria difesa.

Per cui, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere sempre e comunque allegato all’atto in questione, che in tal senso si giustifica. Ciò anche in ragione della trasparenza che è, sempre e comunque, requisito essenziale che ogni atto amministrativo è tenuto ad avere, nel cui difetto l’atto è illegittimo; poiché in tale mancanza non è dato al contribuente la possibilità di rilevare eventuali vizi di un tale atto.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico