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Ammortamento interessi alla “francese” – legittimità o non legittimità

Il funzionamento dell’ammortamento alla francese, continua a stridere con il nostro ordinamento giuridico sotto vari profili, ma quello che qui interessa è “la distribuzione degli interessi nel piano di ammortamento”, che se da un lato rispetta l’equilibrio sinallagmatico, sotto il profilo genetico, sotto il profilo funzionale, in caso di risoluzione anticipata, ma anche di risoluzione per inadempimento, tale equilibrio viene meno.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n° 54/1962, n° 7 del 1962 e n° 30 del 23 aprile 1965, ha affermato che “il carattere particolare o limitato della categoria economica considerata dalla legge non è, in linea di principio, sufficiente ad escludere che venga perseguita una finalità sociale, per cui rientra nei poteri conferiti al legislatore dall’art. 41 della Costituzione la riduzione ad equità di rapporti che appaiano sperequati a danno della parte più debole”.

Il potere del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), laddove viene in rilievo “la nullità di ogni accordo sulla data del pagamento che risulti gravemente iniquo in danno del creditore, ex D.Lgs. n. 231 del 2002, poiché lo squilibrio contrattuale tra le parti altera non soltanto i presupposti dell’autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico