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Finanziamento usuraio – sussistenza o meno

Il Tribunale di Roma, sez. XVII civile, sentenza n. 2188 del 08.02.2021, per quanto alla sussistenza o non sussistenza del “finanziamento usuraio”, così si è pronunciato: “Per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto. L’esistenza del costo “implicito”, corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale (calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, per cui se tanto è ricorre anche la previsione del tasso usuraio. Ai sensi dell’art. 1815, co.2, c.c. (Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi), la nullità della clausolarelativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi . Ne deriva che se l’ammortamento è stato progettato secondo il regime composto, si deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all’applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma da rateizzare, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto. La divergenza di tasso misura il maggior costo dovuto all’applicazione del regime composto. Tale maggiore onere va inserito nel calcolo TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che incide sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del pagamento rateizzato”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico