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Mutuo – ammortamento interessi alla “francese”

Si riportano alcune sentenze dei tribunali, relativi a pronunciamenti riferiti a “mutui ipotecari”, con conteggio degli interessi di rateazione con metodo alla “francese”.

Tribunale Trapani, sentenza n. 593 del 09.09.2020: “In tema di mutuo, in caso di ammortamento alla francese, la “legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente  di rendere uguale il capitale  mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento senza incidere sul separatoconteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell’interesse semplice poiché ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale direstituzione del capitale”.

Tribunale Roma sez. XVII, sent. n. 11741 del 26.08.2020: “Nel mutuo, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione – concordata dai contraenti e dunque legittima – di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata”.

Tribunale Roma sez. XVII, sentenza n. 15551 del 06/.11.2020: “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo”.

Corte d’Appello di Torino, Sent. n. 544 del 21.05.2020: “Nell’ammortamento “alla francese” ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Anche in concreto, non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito per interessi dal lato del debitore. Quanto al mancato rispetto dell’art. 821 c.c., si osserva che la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’interesse semplice. Poiché la formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema alla francese calcola l’importo della rata impiegando il tempo (n) all’esponente e non a fattore, la determinazione della rata costante usa la legge dell’interesse composto. Il divieto di anatocismo postula un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ma incapace di produrre a sua volta interessi. Nel piano di ammortamento redatto con metodo francese non si dà il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori. La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c. Vietando la convenzione anteriore, l’art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere impegni che sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati. Con riguardo in particolare al sistema alla francese, la capitalizzazione composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione“.

Tribunale Brescia sez. II, Sent. n. 189 del 28.01.2020: “Il mutuo alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di mutuo a tasso variabile), sempre uguale a se stessa. Ilsistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico