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Interesse ad agire – art. 100 c.p.c.

Il principio generale dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., conduce ad ammettere l’azione di mero accertamento in tutti i casi in cui sussistano vanti, contestazioni o comportamenti tali da compromettere la certezza nelle relazioni giuridico sociali di proprie situazioni soggettive.

L’introduzione del giudizio di merito per l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dall’Agente della riscossione è, quindi, l’unico strumento, attraverso il quale il debitore può tutelarsi definitivamente anche da eventuali futuri “atti pignoratizi sul proprio patrimonio”.

In relazione a crediti prescritti, molto spesso la condotta dell’Ente creditore e dell’Agente della Riscossione che, nel corso degli anni successivi alla formazione del ruolo, hanno deliberatamente scelto di non procedere al recupero del credito, lasciando che gli interessi moratori lievitassero notevolmente, appare, quindi, pregiudicare gravemente la posizione del contribuente.

Già solo per questo motivo, appare palese l’immediato e concreto interesse a definire, con provvedimento giudiziale, la sussistenza o meno del diritto di credito, in modo da poter decidere di pagare o meno, con consapevolezza, nel solo caso in cui le somme risultassero effettivamente dovute, evitando l’ulteriore aggravio degli interessi, maturati successivamente.

Nella sostanza è indubitabile che non si tratta di una azione di accertamento solo che si pensi alla possibilità, da parte del concessionario, di “azionare il pignoramento presso terzi, anche attraverso una cartella incorporante un credito sicuramente prescritto”.

L’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., è ampiamente sussistente, ciò in quanto la cartella è un titolo esecutivo che ingloba una richiesta permanente” verso il contribuente, quindi solo apparentemente si tratta di un’azione pretensiva del contribuente ma è, nella ontologica essenza, chiaramente oppositiva.

Il Giudice adito deve verificare la legittimità o meno delle eccezioni avanzate nel ricorso, afferente la regolarità della notifica dell’atto impugnato, della sollevata eccezione di prescrizione, nonché della legittimità o meno delle somme richieste in pagamento, ciò anche al fine della condanna o meno delle spese di lite, come bene ha precisato la giurisprudenza, per cui ne sovviene vi sia, in tali casi, un preciso interesse del ricorrente, di cui all’art. 100 c.p.c., ad ottenere pronuncia relativa al riguardo.

L’interesse, di cui all’art. 100 c.p.c., è, altresì, legittima laddove, impugnandosi gli estratti di ruoli formati dall’Agente della riscossione, si eccepiscono le pretese di pagamento, come in essi richiesti, in quanto mancanti di normative e motivazioni di riferimento, per cui è solo il Giudice legittimato a darne o meno contezza a tali richieste di pagamento.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico