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Illegittimità del verbale per decorrenza termini di contestazione

Il primo comma dell’art. 201 del Codice della strada statuisce che: “in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore,  ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196 del Codice della strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.

Per quanto riguarda l’organo di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della strada, “la notificazione dei verbali fuori termine comporta non solo una responsabilità disciplinare, ma anche una ben più grave responsabilità contabile, come ben rimarcato dalla giurisprudenza contabile”.

La pronuncia sopradetta rispetta appieno i principi di correttezza, proprio laddove si sottolinea che le difficoltà di organizzazione, la mole di lavoro o altre cause non possono inficiare l’azione amministrativa, che deve, senza eccezione conformarsi ai princìpi di legalità, poiché sarebbe abnorme pensare che la posizione di supremazia dello Stato e degli enti pubblici possa comunque travalicare le garanzie di legge.

I termini entro cui potere procedere alla verbalizzazione postuma decorrono, quindi, dalla data in cui la P.A. è posta in grado di individuare l’infrazione e non da quella in cui lo fa materialmente.

È escluso, comunque, che il verbale possa essere notificato oltre i 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione quando il ritardo sia causato da inefficienze o cause organizzative degli uffici preposti.

Gli unici casi in cui il termine dei 90 giorni può essere derogato, ricorre quando vi siano fattori esterni che intervengono a ritardare l’identificazione del trasgressore come nell’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio, ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore: in questi casi i 90 giorni per la notifica decorrono dal giorno in cui l’Amministrazione è posta nella condizione di provvedere alla identificazione ma la qualcosa deve essere provata dalla Amministrazione stessa, ex art. 2697 del codice civile, interpretazione questa avallata anche dal Ministero degli Interni con la nota 0016968 del 07.11.2014.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico