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Accertamento redditi societari – litisconsorti necessari

Nei contenziosi tributari aventi ad oggetto l’accertamento di redditi societari il giudicato della sentenza sana il vizio di nullità per “mancata integrazione del contraddittorio”, a favore dei relativi soci (per i redditi di partecipazione), ad esclusione della fattispecie in cui, questi ultimi, non abbiano dedotto, nell’opposizione proposta, “eccezioni personali”, differenti da quelle prospettate dalla società, in virtù del meccanismo del “giudicato esterno”; ciò anche in relazione al giudizio proposto dal socio per i propri redditi di partecipazione.

Infatti, come ha ben chiarito la Corte di Cassazione, il giudicato formatosi per la società ripercuote i suoi effetti anche nei confronti dei soci così coprendosi non unicamente il vizio di nullità dell’atto, dovuta alla eventuale mancata integrazione del contraddittorio, ma anche l’identico vizio riscontrabile in quello di riferimento ai soci, stante l’unitarietà dell’accertamento, che muove la base della rettifica fatta dall’Ufficio.

Nella sopra scritta prospettazione si ritiene che l’unica eccezione, atta a determinare l’inapplicabilità del principio dell’efficacia espansiva del giudicato esterno, sia costituita dalla circostanza in forza della quale il socio provveda ad eccepire nel ricorso azionato, “eccezioni personali”, diverse da quelle sollevate dalla società, contro l’avviso di accertamento per la quota Irpef.

Nel contenzioso promosso dalla società sono, giocoforza, litisconsorti necessari i singoli soci.

In tal senso, quindi, qualora ne sia stata accertata la loro mancanza ne deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ciò ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 546 del 1992, e/o la riunione con le cause promosse dai soci, ciò ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 546 del 1992.

Non va nel dimenticato che il giudicato formatosi su tale contenzioso, proposto dalla società, copre il vizio della mancata partecipazione al giudizio dei soci ed estende, inoltre, a questi ultimi l’esito su quello che è dato dalla sentenza emessa dal Giudice.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico