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Diritto d’Autore – finalità

Dietro all’atto creativo c’è un impegno, c’è un lavoro e un investimento di tempo e spesso anche di denaro che rendono, quindi, l’atto creativo un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore.

Il diritto d’autore tutela le creazioni artistiche, come i libri, la musica, i quadri, le fotografie, i programmi informatici, le banche dati ecc.”, ma, a differenza della protezione delle invenzioni, protegge solo la forma di espressione delle idee non le idee di per sé.

Le opere dell’ingegno creativo, avendo una naturale tendenza ad una diffusione estesa è potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), e richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità i tutti i paesi.

Non a caso, il par. 2 dell’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce il valore supremo dello sforzo dell’ingegno umano e sancisce quindi che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore».

Il “diritto morale d’autore” è uno dei diritti d’autore riconosciuto in pratica in tutte le legislazioni anche quelle di common law e nasce dal momento in cui l’atto, opera creativa, si manifesta.

In Italia la paternità dell’opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata dall’autore in vita.

Dopo la sua morte gli eredi, figli o coniuge possono manifestare e rivendicare in totalità e senza limiti temporali i diritti morali dell’autore deceduto.

Ci sono, in realtà, anche delle eccezioni di tale diritto che può essere ceduto.

Esiste, infatti, la figura professionale del cosiddetto “Ghostwriter”, ovvero di coloro che scrivono per conto di terzi (personaggi dello spettacolo, registi, scrittori ecc.), essi rinunciano ai diritti morali dell’opera.

Rimangono però portanti i due principi applicati praticamente a livello mondiale.

Il diritto morale d’autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l’autore dichiarato o effettivo, mentre è in vita, alla sua morte diviene inalienabile.

Il testo normativo che regola la proprietà intellettuale artistica e letteraria in Italia è basato sul sistema a diritto d’autore e si riconduce alla legge n. 633 del  22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore, e di altri diritti connessi al suo esercizio in quanto tutti i diritti sono dell’autore), cui si affianca anche il Codice Civile, libro V titolo nono, capo I, articoli da 2575 a 2583.

La normativa sul diritto d’autore è stata recentemente modificata dalla:

  • legge 22 maggio 2004, n. 128 (diffusione telematica abusiva delle opere dell’ingegno);
  • legge 31 marzo 2005, n. 43 (disposizioni per l’università e la ricerca);
  • Lgs 13 febbraio 2006, n. 118, dal D.Lgs 16 marzo 2006, n. 140 e dal D.L. 861, approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2007 (libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate).

Sono previste dalla legge italiana delle categorie di opere di pubblico dominio e fuori protezione:

  • opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale: 70 anni dalla morte dell’autore;
  • documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, …);
  • opere prive di creatività.

Nell’ordinamento italiano non esiste il concetto di “Fair Use”, tipico del sistema anglosassone detto “Copyright”, ma ci si basa sul meccanismo delle “libere utilizzazioni” o “limitazioni dei diritti”.

L’azione italiana si sta muovendo verso un’armonizzazione delle norme (manca tuttora un codice, un testo unico), ma sta anche tentando di adattare le norme al contesto digitale, valutando l’impatto delle nuove tecnologie sulla sfera normativa.

Il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore è, in Italia, un organo consultivo, previsto dallo art.190 della Legge n. 633/1941, che prevede due Commissioni speciali:

  • una relativa al rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale;
  • l’altra per la revisione della legge sul diritto di autore.

L’azione dell’Unione Europea si muove in due direzioni, la prima verso l’interno con lo scopo di far recepire quanto stabilito dalle direttive dai singoli Paesi membri della Comunità, la seconda verso l’ambito internazionale (trattati e convenzioni OMPI- Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale e trattati OMC – Organizzazione Mondiale per il Commercio), tentando di proporre linee e principi che non si discostino troppo dagli altri sistemi a livello internazionale.

Uno dei documenti più importanti a livello internazionale è la Convenzione di Berna che tenta di armonizzare le regolamentazioni nei vari sistemi del mondo.

L’attività armonizzatrice della Commissione Europea si è concretizzata con l’emanazione di otto Direttive dedicate alla regolamentazione della proprietà intellettuale non brevettuale:

  • Prestito e noleggio;
  • Durata dei diritti;
  • Banche dati;
  • Programmi per elaboratore;
  • Comunicazione al pubblico;
  • Internet;
  • Opere d’arte;
  • Rafforzamento delle tutele.

La legge italiana sul diritto d’autore prevede delle eccezioni e limitazioni ai diritti di cui sopra, descritti al CAPO V (prima dell’entrata in vigore della Legge 248/2000 era titolato “Utilizzazioni libere”).

Gli usi consentiti per le “utilizzazioni libere” riguardano: riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento, esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare), accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto) oltre alla riproduzione, al prestito e ad alcune altre eccezioni al diritto di comunicazione per scopi di studio e di ricerca.

 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico