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Obbligo di fedeltà

 

L’obbligo di fedeltà sancito dall’articolo 2105 c.c. cessa al termine del rapporto di lavoro.

L’art. 2105 del codice si occupa dell’obbligo di fedeltà del dipendente e recita testualmente: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

La violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore può instaurare un procedimento disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell’art.7 della legge 300/1970 e, nei casi più gravi, portare al licenziamento del dipendente.

Volendo ben vedere,  la normativa di cui sopra offre una garanzia al datore di lavoro, in permanenza del rapporto di lavoro, in relazione a possibili comportamenti scorretti da parte del dipendente mettendo in evidenza la necessità  di regolare lo svolgimento dell’attività lavorativa degli ex dipendenti, per il periodo successivo alla cessazione del contratto (tale esigenza si manifesta soprattutto nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di alto livello che hanno avuto accesso a tutti quei dati, aziendali e commerciali, la cui diffusione potrebbe arrecare un grave danno.

Avv. Andrea Paolillo, Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico