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Impignorabilità beni strumentali dell’attività professionale

L’art. 514, c.p.c., sancisce l’impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell’attività del debitore al fine di escludere che l’impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all’attività personale.

Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell’attività di impresa costituiscono l’oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato.

La impignorabilità dei beni riguarda:

  • il pignoramento mobiliare presso il debitore;
  • cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), e/o per stretta necessità nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest’ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili;
  • i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte determinata dallo stesso);
  • i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità e di malattia;
  • Sono parzialmente impignorabili;
  • tutti i beni indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore, che possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una società.

Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonché i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso.

L’automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere di quest‘ultimo.

Le restanti cose, trovate dall’ufficiale giudiziario nell‘appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili.

Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all’U.G., presentando (è opportuno), supportandole con fatture e/o altri documenti per provare la non appartenenza.

L’U.G. può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore, in tal caso il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcirgli i danni.

La circostanza che i beni pignorati possano facilmente sostituirsi con altri è irrilevante, poiché la norma non subordina l’impignorabilità dei beni alla possibilità di sostituzione.

Tale circostanza sarebbe rilevante, qualora il debitore, disponendo già di una dotazione sovrabbondante dei medesimi beni pignorati, potesse facilmente sostituirli; in tal caso, i beni pignorati sarebbero privi del requisito dell’impignorabilità.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico