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Il diritto camerale annuale

Il diritto camerale annuale è dovuto da ogni impresa iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 18, L. n. 580/1993, per tutta l’attività di assistenza, di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese.

Evidentemente il predetto diritto camerale ha sicuramente natura contributiva, essendo finalizzato, peraltro, all’espletamento dei servizi che le Camere di Commercio sono tenute a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche alle stesse demandate dalle diverse normative in materia.

Il tardivo od omesso versamento di detto diritto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni, di cui alla citata legge ed anche con riferimento alle disposizioni normative, come contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione, sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla sua data di cessazione.

Il bilancio non è suscettibile di valutazione nel suo contenuto, diversamente da una domanda di cancellazione dal Registro la quale ha un conseguente effetto costitutivo.

L’art. 2495 c.c., primo comma, prescrive (dal 1° gennaio 2004) che i liquidatori, successivamente all’approvazione del bilancio finale, debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Tale norma, benché frutto della novella posta dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è omogenea col citato DM 359/2001 il quale coerentemente con la norma primaria (art. 2495 c.c.) richiedeva, già prima dell’entrata in vigore della novella codicistica, l’istanza di cancellazione.

Venendo ora agli effetti della mancata presentazione dell’istanza, il novellato art. 2490 c.c. u.c. prevede che “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società sia cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495 c.c.

Tale norma, tuttavia, non è di automatica applicazione essendo sempre necessaria l’audizione dell’interessato ai sensi dell’art. 2191 c.c..

Nel caso di un bilancio di chiusura depositato, in assenza di una rituale domanda di cancellazione, tale incombenza tuttavia non può ritenersi esaustiva dell’obbligo di presentare la domanda di cancellazione, così come previsto dal D.M. 359/2001. L’art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intra annuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Costituzione”.

La modifica dell’articolo 2495 del Codice civile deve essere interpretata nel senso che “l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società di persone, come la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità di natura dichiarativa”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico