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Accertamento dei redditi del socio e della società

Ha chiarito la Corte di Cassazione che, l’avviso di accertamento, emesso nei confronti del socio, risulta sufficientemente motivato, se riporta l’indicazione dell’atto presupposto, emesso nei confronti della società in quanto tale indicazione risulta sufficiente a far sì che l’atto presupposto possa essere preso in considerazione dai soci di una società di persone; i quali, come previsto dall’art. 2261 c.c., hanno infatti il potere-dovere, anche in relazione agli oneri di diligenza, di cui all’art. 1176 del codice civile, di consultare i documenti relativi alla società di cui  fanno parte.

Infatti, in tema di imposte sui redditi l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova soddisfazione dall’avviso di accertamento dei redditi del socio, che rinvii, per relationem, a quello riguardante i redditi della società, ancorché sia stato notificato solo a quest’ultima, in quanto il socio, in forza dell’art. 2261 del codice civile, ha il potere nonché il dovere di consultare la documentazione relativa alla società. In tal modo, quindi, prendendo visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

E’ circostanza ormai assodata che la motivazione per relationem risulta essere soddisfatta ogni qualvolta l’atto tributario abbia “contenuto essenziale” e per tale deve intendersi: “l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto, e/o del documento, che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consenta, tanto al contribuente, quanto al giudice, di individuare le parti che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.”

La motivazione dell’atto tributario consiste, pertanto, nel permettere di capire al contribuente l’iter logico giuridico in base alla pretesa, ossia: “come si è arrivati a chiedere quella cifra, in base a quali norme e in base a quali calcoli e quali ragionamenti”.

In definitiva ogni atto tributario, sia che si tratti di accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate e sia che si tratti di cartelle di pagamento e/o di altri atti esattoriali, deve permettere all’interessato di comprendere chiaramente la natura e l’ammontare della pretesa, nel cui difetto l’atto è illegittimo e quindi “nullo”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico