Copisteria, libri fotocopiati – Diritto d’Autore
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 47590 del 02/12/2015 ha statuito che: “la destinazione alla vendita di opere letterarie complete destinate alla didattica, nonché sei pagine di altra opera a contenuto tecnico, indebitamente riprodotte in copie fotostatiche da una copisteria integra l’elemento psicologico del fine di lucro previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, co. 1, lett. b). Tale specifica finalità ricorre, infatti, ogni qualvolta il movente che abbia spinto il soggetto a delinquere sia stato legato alla possibilità di trarre dalla propria condotta illecita un qualche guadagno patrimoniale che sia finanziariamente apprezzabile”.
Ne deriva che quand’anche il prezzo al quale siano messi in vendita gli esemplari dei libri illecitamente duplicati fosse prossimo od anche coincidente con quello praticato per il mero servizio di fotocopiatura dei medesimi, contenuto entro limiti quantitativi che ne determinano la liceità, la finalità commerciale comunque sottesa all’intera operazione vale di per sé ad integrare, stante il programmato scambio di cosa contro prezzo, il necessario fine di lucro, non dovendosi quest’ultimo identificare come una sorta di plusvalenza, rispetto al prezzo di mercato di altro analogo servizio svolto lecitamente, derivante all’agente quale impropria contropartita connessa alla modalità illecita di realizzazione dell’altra operazione
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico