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Separazione e/o divorzio – ICI

In caso di separazione legale o divorzio, l’agevolazione ICI per l’abitazione principale spetta ad entrambi i coniugi, anche se vivono in luoghi diversi, da soli, in assenza di altri familiari, oppure obbligatoriamente con gli altri familiari in loro presenza.

La non residenza nella medesima abitazione dei coniugi separati solo di fatto, comporta che l’agevolazione spetti per quell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia.

In tal caso l’agevolazione spetta a colui che abita/risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qualvolta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove, in luogo diverso dall’abitazione principale, lo altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge, per fatti a lui non imputabili.

Per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.

Rientra tra questi ultimi anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio.

In quest’ultimo caso, il beneficio dell’agevolazione continua a spettare, quota parte, anche al coniuge che abbia trasferito la propria dimora nel caso in cui nell’immobile continuino a dimorarvi i suoi familiari.

La comproprietà di un immobile, occupato quale prima casa ed abitazione principale dal coniuge separato, non esime l’altro coniuge, proprietario al 50%, dal pagamento dell’I.C.I., essendo questo ultimo soggetto passivo d’imposta, anche se non residente e non occupante detto immobile nel periodo di tempo accertato.

In tema di ICI, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nello immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge, non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, ex art. 3, D.lgs. n. 504/92.

Infatti, con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale, e/o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico