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Firma avvisi di accertamento

La S.C. ha precisato che: “il vizio di sottoscrizione di un avviso di accertamento non può essere proposto per la prima volta in appello, in quanto non rientra nel novero delle nullità, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Il sistema tributario, infatti, si pone in un rapporto di genus a species rispetto a quello amministrativo, prevedendo regole peculiari che riconducono tutti i vizi incidenti sulla validità dell’atto tributario nello schema della invalidità – annullabilità, con conseguente onere per il contribuente di farli valere attraverso la tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale, pena il consolidamento dell’atto”.

Ha dichiarato poi la S.C.: “validi gli atti emessi dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (decaduti a seguito di pronunciamento della Corte Costituzionale), purché trattasi di capi dell’ufficio fiscale che non devono necessariamente essere dirigenti, per cui la delega di firma al funzionario incaricato, che non ha sostenuto un concorso da dirigente, non è di per sé motivo di nullità dell’atto, e cioè che gli atti non sono automaticamente nulli”.

La Corte di Cassazione, con le suddette sentenze, ha, comunque, rimarcato che:  “gli atti sono validi solo nell’ambito di criteri ben precisi, per cui, in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio (ex art. 42, D.P.R. 600/73), si impone, sotto pena di nullità, che l’atto sia sottoscritto dal capo dell’ufficio, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell’ufficio, o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni”.

Ha aggiunto, a precisazione, la S.C. che: “le questioni concernenti le carriere dell’Agenzia costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funzionamento dell’Agenzia”. 

In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, devono ritenersi “impiegati della carriera direttiva”, i funzionari di area terza, di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. 

In questo senso la norma sopra citata, individua l’agente capace di manifestare la volontà della A.F. negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. 

Da ciò deriva che, la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del D.P.R.  600/73, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della disposizione di cui art. 8, 24° comma, del D.L. 16/2012.

L’art. 42, D.P.R. 600/73, dichiara che è valido l’accertamento laddove sottoscritto dal capo dello ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

Carriera direttiva, non significa titolarità di una posizione dirigenziale, per cui non ha alcuna importanza se il direttore dell’ufficio abbia conseguito o meno la qualifica dirigenziale in modo conforme alla legge bocciata dalla Corte Costituzionale.

L’avviso di accertamento è nullo senza la firma del capo ufficio o di un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. 

Qualora, poi, il contribuente provveda a contestare la legittimazione della firma, sarà onere dell’A.F. provare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Precisa poi la Corte di Cassazione: “la delega in bianco, laddove priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla, in quanto il contribuente, in tale fattispecie, non può verificare se il delegatario abbia o meno il potere di sottoscrivere l’atto. In sostanza la delega può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. Non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche ratione officii prive di indicazione nominativa del soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo”. 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico