Rateizzazione cartelle di pagamento – acquiescenza
La presentazione del rateizzo non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, né rinuncia del contribuente ad impugnare le cartelle di riferimento.
A sostegno di ciò, l’art. 8, comma 4, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che riconosce il diritto al rimborso a favore del contribuente: “se viene definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
Per tale ragione, indipendentemente dal pagamento (a mezzo rateizzo) effettuato dal contribuente non è escluso che il primo contesti in un “futuro” giudizio la sussistenza e, quindi, la legittimità di un tale debito, ed, in un tal caso, in caso di accoglimento della domanda giudiziale proposta, avrà, giocoforza, diritto al rimborso (totale e/o parziale) delle somme corrisposte in precedenza, maggiorate degli interessi di legge.
Ha, infatti, chiarito la giurisprudenza che: “l’assunto dell’Agente di Riscossione secondo cui l’istanza di rateazione equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere poiché la deduzione, ammesso e non concesso che sia reale, non è suffragata da alcun dettato normativo, infatti ha, oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnativa con esito non negativo di sgravio parziale o totale”.
La sottoscrizione dell’istanza di rateazione di un pagamento di un’imposta non determina, pertanto, la cessazione dell’interesse all’azionamento in giudizio, al fine di ottenerne pronuncia relativa, perché “la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno a pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita”.
Ne sussegue che, sotto l’aspetto “di interruzione della prescrizione”, il termine iniziale “da cui farla decorrere”, non può individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo, ben potendo, tale pagamento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi.
E’, poi, inammissibile e assolutamente contraria ai principi cardine del nostro ordinamento, parificare il semplice accesso all’Agente della Riscossione (con cui si chiede ed ottiene la consegna di estratti di ruolo dallo stesso formati), anche con un precedente rateizzo, come “conoscenza degli atti ivi richiamati, in quanto, siffatto accesso, serve al fine preciso di verificare la legittimità o meno di tali (chiesti) ricevuti atti.
E’, infatti, unicamente un puntuale iter notificatorio della cartella esattoriale e l’assenza di prescrizioni e/o decadenze a legittimare l’atto esattoriale e, quindi, la pretesa di pagamento.
Pertanto, la circostanza che il contribuente abbia depositato istanza di pagamento rateale, non solo non rappresenta alcuna interruzione della prescrizione, ma non determina la conoscenza e quindi la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali.
Né va disatteso che gli atti tributari, in ragione dell’indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario sono da sempre considerati atti recettizi, per cui, affinché si possa effettivamente intendere perfezionata la conoscenza giuridica di un atto tributario è necessario che lo stesso sia correttamente e legittimamente notificato, in quanto se ciò non accade, la notifica è viziata tanto da renderla inesistente.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico