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Plagio – sanzioni

Il Codice Penale non contiene più la fattispecie del Plagio come reato “sulla persona”.

Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a difesa della paternità (art. 168 e ss L.d.a.).

La legge non considera invece il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione, per cui è prevista un’aggravante della pena, per i reati previsti al 1° comma dell’art. 171 L.d.a. commessi “con usurpazione della paternità dell’opera”.

Oggetto della tutela penale è pertanto il rapporto autore-opera.

Elemento soggettivo del reato di plagio può essere il dolo o la colpa.

Sono, invece, irrilevanti tanto l’eventuale fine che il plagiario si sia proposto, quanto il fatto che egli abbia arrecato un danno, morale o patrimoniale all’autore plagiato.

E’ ugualmente irrilevante anche il valore dell’opera illecita.

L’errore sul fatto costituente reato non esclude la punibilità.

Non può, inoltre, considerarsi valido il consenso dell’offeso alla usurpazione della paternità, poiché il diritto di paternità intellettuale è indisponibile.

E’, invece, ammissibile il consenso per la contraffazione semplice, ovvero la lesione dei diritti di utilizzazione economica, in quanto essi sono disponibili.

L’elemento soggettivo della buona fede può valere a escludere la condanna al risarcimento del danno, ove il plagiario abbia agito senza dolo e senza colpa.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico