Danni da sinistro stradale: tabelle milanesi

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, ha statuito che: “ il danno non patrimoniale va risarcito in tutte e tre le voci (biologico, morale ed esistenziale) di cui è composto;  il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute può essere determinato nel quantum facendo riferimento alle tabelle milanesi, purché si garantisca alla vittima dell’illecito un ristoro equo, congruo e proporzionato alla gravità dell’offesa subita (se l’importo tabellare non appare sufficiente in rapporto al pregiudizio patito, la somma da risarcire può essere aumentata);  è risarcibile il danno da perdita della vita immediatamente conseguito alle lesioni riportate a seguito dell’evento illecito (c.d. “danno tanatologico”), così evidentemente intendendo superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis.

Nello specifico va evidenziato che la materia del “danno non patrimoniale”, in caso di lesione del diritto alla salute, non è ancora stata disciplinata a livello normativo.

Infatti, sono diversi gli strumenti (tabelle per la determinazione del quantum) che vengono utilizzate al fine di conteggiare gli importi da corrispondere al danneggiato, a secondo che l’evento illecito sia stato originato dal rapporto di lavoro, da circolazione stradale, da malasanità o da altro ancora.

Per alcuni tipi di illecito, in detta assenza, si fa riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dai tribunali italiani, ed in particolare a quelle elaborate dal Tribunale di Milano, da considerarsi valido in tutto il territorio nazionale, utilizzate, in sede assicurativa RC auto, per le liquidazioni dei danni macropermanenti (ossia, dei danni i cui postumi permanenti siano contenuti tra i 10 ed i 100 punti percentuali di invalidità), debitamente acclarato anche  dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, con la sentenza n. 12408 del 07 giugno 2011.

Per i danni micro permanenti da circolazione stradale, invece, è utilizzata una unica tabella, subito elaborata ed allegata all’articolo 139 del richiamato Codice delle Assicurazioni.

Costituendo, quindi, le tabelle milanesi un riconosciuto valido parametro di riferimento per il risarcimento del danno, il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali la somma in essa prevista (quale ristoro del danno patito), debba essere considerata maggiore di queste tabelle.

La S.C. ha, altresì, precisato che la circostanza attenuante, di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., per la sua portata generale, può essere riconosciuta anche quando il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, ben potendo anche quest’ultimo essere suscettibile di quantificazione e di riparazione.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico