Plagio Letterario
Non è altro che “l’azione di farsi credere autore di prodotti dell’ingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente”.
Più precisamente, è una violazione dei diritti dell’autore garantiti dalla legge che consiste nell’utilizzazione e riproduzione totale o parziale di un’opera altrui in un proprio lavoro, con attribuzione a sé stessi della paternità dello stesso.
Il plagio semplice si può realizzare in varie forme: per esempio attraverso la riproduzione totale e parziale dell’opera originaria, attraverso una sua elaborazione “non creativa”, oppure creativa ma abusiva e usurpatrice di paternità e camuffata attraverso un lavoro di ritaglio, di trasferimento, o di cambiamenti meramente formali; attraverso la trasformazione da una in altra forma (per esempio da forma letteraria ad artistica), o viceversa.
Il diritto d’autore non tutela solo la forma esterna, ma anche la struttura e la concezione dell’opera, per questo in essa è possibile individuare un “nucleo fondamentale” che ne costituisce l’originalità creativa, di cui i terzi non possono assolutamente appropriarsi, in quanto fortemente distinto (e originale) da temi e dettagli che appartengono già al patrimonio letterario generale.
Nel plagio contraffattorio di un’opera di narrativa non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione (copiatura) di quel “nucleo individualizzante” che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore.
La legge non considera il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione.
L’art. 171 L.d.a. prevede, al 1° comma, una sanzione penale per “chiunque, senza averne diritto, … riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico…”; dunque una serie di reati che hanno per oggetto il diritto di utilizzazione economica dell’opera”.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico