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Azione di disconoscimento degli estratti di ruolo dell’Agente della riscossione

La previsione di cui all’art. 22, comma 4, del D.lgs 546/92, prevede che “la documentazione, prodotta come prova, deve essere data nel tramite dell’originale o in fotocopia” e “non può, quindi, essere soddisfatta dall’esibizione di documenti succedanei (che si vorrebbe equiparare come equipollenti), come lo sono “gli estratti di ruoli formati dall’Agente della riscossione”, intendendosi, infatti, per “fotocopia” quella “legale”, ed una tale fattispecie ha pacificamente riguardo anche ai documenti prodotti dall’Agente della riscossione, ciò per la parità di diritti e doveri delle parti in lite, ciò in quanto di fronte alle norme tributarie, l’Agente della riscossione ed il contribuente si trovano su un piano di perfetta parità.

Orbene, l’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione, risulta:

  1. normativamente non disciplinato, essendo annoverato dalla giurisprudenza come un “mero elaborato di specifico uso interno”, documento con cui il contribuente viene quindi unicamente a conoscenza dell’esistenza di pretese di pagamento in suo carico, non contenendo, però, né le norme relative e né la debita motivazione a giustificarne le singole pretese di pagamento richieste (imposta, interessi, sanzioni e quant’altro), quindi incapace di sostituire la copia della richiesta cartella.
  2. risulta sprovvisto dei “requisiti minimi di legge”, che deve contenere la cartella di pagamento, quali: a) l’intimazione di pagamento, con la determinazione del relativo termine a provvedervi; b) la specificità della ragione, del tipo e numero di ruolo ed anno di riferimento; c) la data della notifica dell’atto impositivo cui si richiama e giustifica; d) la norma e la motivazione del tipo degli interessi di cui si chiede il pagamento; e) il riporto o meno del quadro intitolato “Informazione dall’Agente della riscossione”; f) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e dell’organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; g) il nominativo del responsabile del procedimento e di quello responsabile dell’iscrizione a ruolo; h) le avvertenze sui termini e sulle modalità di impugnazione dell’atto”.

In tal senso, l’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione risultando pertanto inidonee a dimostrare la correlazione con la copia della cartella richiamata, quindi, “giuridicamente incapace a sostituire la copia della cartella di pagamento, avente forza di titolo esecutivo, mancando, per l’appunto, il titolo (cioè la copia della cartella), non potendo il Giudice dichiararne in tal senso l’equipollenza dell’uno all’altra, mancando il relativo documento in tal senso certificativo, essendogli escluso possa farlo per “presunzione”, ciò anche per la diversità ontologica di forma, di contenuto e di pretese di pagamenti, di tali documenti.

  • Sprovvisto dei requisiti minimi, che deve contenere il ruolo formato dell’ente creditore, quali ad esempio: “il nominativo del responsabile della sua formazione, il calcolo degli interessi moratori di riferimento al tributo, la sua efficacia giuridica, subordinata alla condizione della letterale riproduzione della parte del ruolo effettivamente riconducibile all’interessato e l’attestazione di conformità di tale parte all’originale”.
  • L’indicazione, poi, sull’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione della sola data di notifica, non è elemento sufficiente ed idoneo a rendere edotto il Giudice sulla regolare esecuzione della fase di notificazione, “il cui accertamento non può essere rimessa ad una dichiarazione di fede della stessa parte tenuta agli adempimenti, perché, così agendo, si eluderebbe la valutazione su tali aspetti al Giudice, in tal senso espressamente riservato”.
  • L’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione contiene, altresì, richieste di importi diversi da quelli portati nella cartella di pagamento, quali ad esempio: “un diverso importo degli oneri di riscossione, interessi moratori, spese esecutive, etc.”.

Annoverandosi, quindi, la copia della cartella di pagamento quale atto amministrativo e non normativo, non è possibile estendere all’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione, il principio “iura novit curia”, con la conseguenza dell’illegittimità della prova come data, anche in quanto l’ambito del rapporto tra contribuente e l’Agente della riscossione deve essere sempre improntato ai principi di collaborazione e buona fede, ex art. 10 L. 212/00.

Ne deriva: “il disconoscimento degli estratti di ruoli formati dall’Agente della riscossione, dati al posto della richiesta dell’esibizione della copia della cartella di riferimento, non rientrando infatti nella “fotocopia di documenti”, di cui parla l’art. 22, comma 4, del D.lgs 546/92, ciò in quanto trattandosi di un atto non impositivo non rientra nel novero degli artt. 21 e 25 del D.lgs 546/92”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico