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Ciclomotore: trasporto passeggero, validità copertura assicurativa

La previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza e l’obbligo risarcitorio dello assicuratore nel caso in cui il conducente, abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni ed obblighi di cautela imposti dalle norme del codice della strada, quale quello di avere trasportato un passeggero quantunque non consentito.

Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida si deve intendere un difetto assoluto relativo alla patente di guida, ossia la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (quale, ad esempio: sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma della patente o sopravvenienza di condizioni ostative alla guida).

Conseguentemente, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità o dell’efficacia del titolo abilitativo, ma integra una mera ipotesi di illiceità della guida.

Infatti, non risultando contestato che il conducente del motociclo fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza. 

A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica