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Omessa sterilizzazione

Il Tribunale, Reggio Emilia, Sezione II civile, sentenza  n. 1298 del 07 ottobre 2015, ha precisato che:  “il paziente che agisca in giudizio, deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l’esistenza del contratto e ad allegare l’inadempimento del sanitario, incombendo sul sanitario (o sulla struttura ospedaliera) l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.

Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione  II civile, con la sentenza  n. 1298 del 07 ottobre 2015 n° 1298, ha accolto la richiesta risarcitoria, avanzata da due coniugi, a seguito del sesto parto dell’attrice, malgrado una precedente richiesta di sterilizzazione, rimasta, pertanto, inadempiuta, da parte della struttura sanitaria, avanzata durante il  parto del quinto figlio.

Le voci di danno dedotte in citazione sono il danno biologico occorso alla donna ed il danno patrimoniale e non patrimoniale.

 Il contesto del fatto, nel quale si colloca il fattore causale e colpevole poi sfociato nella nascita del sesto figlio della coppia è dunque quello del quinto parto, in cui era stato  espresso e formalizzato il desiderio di subire, all’esito del parto cesareo, un intervento di sterilizzazione tubarica.

In punto di fatto, detto richiesto intervento risultava omesso ed, inoltre, di tutto ciò  non v’era traccia alcuna nella scheda di dimissione, al termine del  suddetto ricovero, così confermandosi la “leggerezza dei sanitari”, costituendo, poi, documentazione di un fatto richiesto (mancato intervento di sterilizzazione) e non, viceversa, conoscenza da parte dei richiedenti che nulla di quanto richiesto era stato adempiuto.

Il petitum, da parte dei coniugi, veniva articolato per il risarcimento per i danni occorsi (stante i vari disagi doverosamente documentati  da accessi al pronto soccorso)), per il risarcimento per i disturbi accusati dopo il parto, per  il risarcimento per la negazione del diritto di autodeterminazione nella scelta di avere altri figli, per l’anticipazione delle spese per la crescita dell’ultimo figlio, ed infine la rifusione delle spese sostenute per la mediazione esperita, siccome obbligatoria, ex D.Lgs. 28/2010.

Il Giudice ha, pertanto,  ritenuto provata la mancata effettuazione dell’intervento, a fronte della richiesta avanzata; provato il danno alla salute della donna alla vigilia del sesto parto; provata la lesione al diritto di autodeterminarsi nella scelta di avere altri figli per entrambi i coniugi; provato (nella stima) il danno connesso alle spese da affrontare per la crescita del sesto figlio.

Ettore Coppola Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico