Danno patrimoniale da assistenza domiciliare: motivazione liquidazione
La Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 7774 del 20 aprile del 2016, ha precisato che:
“la liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo”.
Il giudice di merito nel motivare la propria decisione sulla liquidazione del danno patrimoniale da assistenza domiciliare non può limitarsi ad indicare un semplice calcolo matematico in quanto violerebbe in primis quel principio di “minimo di motivazione” (vedasi Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8053/14).
La liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice “ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo”, per cui la liquidazione del danno patrimoniale permanente futuro può avvenire, ai sensi dell’art. 2056 c.c., sulla base dell’id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza (es. quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all’ausilio di un infermiere o di un assistente).
La liquidazione del danno patrimoniale permanente passato può avvenire anch’essa in via equitativa, ex artt. 1226-2056 c.c., ove ne ricorrano i presupposti (ovvero l’impossibilità della stima del danno nel suo esatto ammontare).
Tuttavia, trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il giudice non può prescindere dall’accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a “ragionevoli previsioni”, consentite per quanto detto solo con riferimento al danno futuro
Pertanto, quando si tratti liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita.
Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla.
Inoltre, nella liquidazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 l. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d’ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti.
Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica